Responsabilità medica da malasanità
Responsabilità medica da malasanità
Il termine malasanità, connesso alla responsabilità medica, negli ultimi anni è sempre più sulle bocche di tutti. Con il concetto ‘malasanità’ si fa riferimento all’ipotesi in cui la diagnosi, le cure, gli interventi chirurgici non siano effettuati in maniera consona e causino un danno nel paziente.
Negli ultimi anni si sente sempre di più parlare di casi di diagnosi errate, di interventi chirurgici inutili e di terapie finite in tragedia. Gli sbagli dei medici possono avere delle conseguenze enormi sulla salute ed in alcuni casi anche sulla vita delle persone seguite. Per questo motivo la legge permette ai danneggiati di agire in giudizio per dimostrare il danno subito e ottenere il risarcimento consono da responsabilità medica.
Il danno causato da errore medico può essere di diverse tipologie. Ad esempio fra i danni da malasanità possiamo annoverare:
- diagnosi errate da parte del medico.
- Terapie sbagliate o interventi chirurgici inutili oppure non indispensabili o ancora riusciti male a causa di imperizia, negligenza, incuranza.
- Errori nella gestione della sanità pubblica (lista d’attesa eccessivamente lunga).
- Uso, da parte dell’ospedale, di macchinari obsoleti o erronei che possono causare errori nella diagnosi.
Il danno da mala sanità insomma può assumere diverse sfumature, ma in tutti i casi ci troviamo di fronte ad un danno subito da un paziente a causa di un errore del medico. In tutti questi casi il danno e il suo collegamento con l’errore medico devono ovviamente essere dimostrati. Il nostro team di avvocati specializzati in malasanità e risarcimento da danno sanitario possono formulare diverse ipotesi d’azione, per evitare se possibile il processo e giungere ad un accordo con l’ospedale, se ci sono i presupposti.
Quando si parla di danno da errore, si fa riferimento al concetto di responsabilità medica. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa significhi.
La responsabilità medica, cos’è?
Evidentemente quindi dal concetto di malasanità promana quello di responsabilità medica. Quando si parla di responsabilità medica si fa riferimento ad una forma di responsabilità legale che grava sui medici e sul personale sanitario per gli errori commessi nell’ambito dell’esercizio della professione sanitaria. Tutte quelle azioni del medico che possono causare un danno alla salute psico-fisica della persona, e che siano riconducibili al medico nel senso di essere causate da un suo errore, sono responsabilità medica.
Il medico, nell’esercizio delle sue funzioni, deve agire con rispetto della deontologia e dei principi del consenso informato. Deve anche operare sempre con diligenza, perizia, attenendosi ai protocolli ed alle prassi. Ogni errore, imperizia e sbaglio, superficialità o leggerezza che causi un danno al paziente può essere punito.
La responsabilità medica civile
Il medico risponde civilmente di responsabilità medica ai sensi del generalissimo art. 2043 del codice civile. Grazie alla riforma della legge numero 24 del 2017, adesso la responsabilità medica civile è distinta nell’ipotesi del medico che opera nella struttura sanitaria e nella struttura sanitaria pubblica/privata.
I medici che agiscono nella struttura sanitaria rispondono ai sensi dell’art. 2043 c.c. di responsabilità extracontrattuale.
Ricordiamo inoltre che il d. lgs. 28/2010 ha stabilito, per cercare di ridurre le cause in ambito civile, che le controversie sulla responsabilità medica siano sempre obbligatamente sottoposte ad un tentativo di mediazione civile. Se esso va a buon fine, le parti raggiungono un accordo e non è possibile agire in sede giudiziaria.
La responsabilità medica penale
Il medico può essere gravato anche da una responsabilità penale, non solo civile. La responsabilità medica penale consiste in una responsabilità che grava sull’operatore sanitario che, nell’esercizio dell’attività professionale, causi lesioni o il decesso del paziente a causa di un suo comportamento.
In questo caso quindi non si parla genericamente di danno da malasanità ma piuttosto di una vera e propria lesione o dell’omicidio colposo. La normativa più recente in materia è quella della legge Gelli, cioè della legge 24/2017, la quale ha introdotto un apposito reato. Si tratta dell’art. 590-sexies, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, per cui il medico risponde penalmente in queste ipotesi.
Il medico risponde di responsabilità penale se il danno è causato da sua colpa, salvo che il medico abbia rispettato le raccomandazioni delle linee guida o in mancanza le pratiche clinico-assistenziali, se idonee nel caso concreto. In questi casi, la punibilità del medico è esclusa.
Quando ci si addentra nell’ambito del processo penale per responsabilità medica, è necessario affidarsi a degli avvocati competenti e specializzati che conoscano la giurisprudenza recente ed aggiornata e possano consigliare al meglio i clienti.
Il danno risarcibile da responsabilità medica
La responsabilità medica può originare un danno che deve essere risarcito. La natura del danno può essere di diverso tipo.
- Danno iatrogeno differenziale. Consiste in un danno che il paziente subisce se, partendo da una malattia, viene curato in maniera inadeguata tanto che la sua condizione peggiora. Questo tipo di danno quindi consiste nel peggioramento delle condizioni a causa di un errore del medico nel trattamento o nell’intervento.
- Danno biologico. Consiste in un danno o alterazione fisica e/o psichica subita dal paziente in seguito all’errore del medico.
- Danno morale. Il danno morale attinge alla sofferenza psichica e personale, non quantificabile in maniera pecuniaria (si pensi alla sofferenza dei parenti del deceduto in caso di morte per errore medico). La giurisprudenza negli ultimi anni ha distinto la fattispecie del danno morale dal danno biologico ed ha specificato che il primo ha una sua autonomia rispetto al danno biologico. Esso quindi può essere risarcito anche in assenza di un danno fisico o psichico subito dal paziente.
La valutazione giudiziale del danno
La valutazione del danno da responsabilità medica nel corso del processo viene effettuata da un giudice, e deve tenere conto del danno emergente (perdita subita a causa del danno) e del lucro cessante (mancato guadagno). In sostanza, il giudice deve valutare tenendo conto dell’età del soggetto, delle sue condizioni di salute, del tipo e gravità di errore, delle condizioni socio-familiari del danneggiato un risarcimento congruo ed adeguato.
In alcuni casi il giudice ha a disposizione delle tabelle per poter determinare il risarcimento del danno da responsabilità medica in modo più o meno costante e coerente. Ricordiamo che se non si giunge al processo è possibile accordarsi con la mediazione obbligatoria per la cifra da erogare.
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