Guida · Malasanità ed errori medici
ATP e mediazione: cosa succede prima della causa per malasanità
Chi ritiene di aver subito un danno da un errore sanitario e vuole chiedere un risarcimento davanti al giudice civile, di regola, non può depositare subito l'atto di citazione. La legge 8 marzo 2017 n. 24 (la cosiddetta legge Gelli-Bianco) prevede infatti un passaggio preliminare obbligatorio, pensato per favorire un accordo prima ancora che si apra un vero e proprio processo. Questo passaggio è chiamato condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.
Concretamente, secondo l'art. 8 della legge, chi vuole agire deve prima percorrere una di due strade alternative: l'accertamento tecnico preventivo (ATP) con finalità conciliativa, previsto dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, oppure la mediazione disciplinata dal d.lgs. 28/2010. Questa guida spiega, in termini generali e a scopo informativo, in cosa consistono queste due strade e cosa tende ad accadere prima della causa. Non sostituisce il parere di un professionista: quale percorso sia più adatto è una valutazione che va fatta con l'avvocato, caso per caso.
Perché prima della causa serve un passaggio obbligatorio
La legge Gelli-Bianco ha introdotto un filtro preliminare per le controversie sul risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. L'idea di fondo è che molte vicende possano trovare una soluzione condivisa senza arrivare al processo, riducendo tempi e costi per tutti. Per questo l'art. 8 stabilisce che, prima di rivolgersi al giudice per il merito, occorre aver tentato una composizione della lite attraverso l'ATP conciliativo o, in alternativa, la mediazione. Questo tentativo costituisce, secondo la norma, una condizione di procedibilità: in mancanza, la domanda risarcitoria può essere dichiarata improcedibile. Si tratta quindi di un requisito di carattere procedurale, non di una fase facoltativa.
L'ATP conciliativo (art. 696-bis c.p.c.): in cosa consiste
L'ATP conciliativo è un procedimento che si svolge davanti al giudice civile competente per il merito. Chi intende chiedere il risarcimento presenta un ricorso e, se il giudice lo ammette, nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU), tipicamente un medico legale eventualmente affiancato da uno specialista della disciplina interessata. Il consulente esamina la documentazione clinica e la situazione della persona per valutare, sul piano tecnico, se vi sia stato un errore, quale nesso possa esserci con il danno lamentato e quale ne sia l'entità. Un elemento caratteristico di questo procedimento è che il consulente, prima di depositare la relazione, ha il compito di tentare la conciliazione tra le parti. La perizia, in questo modo, non serve solo a fotografare i fatti dal punto di vista tecnico, ma diventa anche una base condivisa su cui le parti possono discutere un eventuale accordo.
La mediazione come strada alternativa
In alternativa all'ATP, l'art. 8 consente di esperire la mediazione prevista dal d.lgs. 28/2010. La mediazione si svolge davanti a un organismo di mediazione, con un mediatore terzo e imparziale che assiste le parti nella ricerca di un accordo. A differenza dell'ATP, non è centrata sulla nomina di un consulente tecnico d'ufficio da parte del giudice, anche se nulla vieta alle parti di avvalersi di pareri medico-legali di propria fiducia. È generalmente considerata una procedura più snella e riservata, orientata al dialogo tra le parti. La scelta tra l'una e l'altra strada dipende da molti fattori — la complessità tecnica del caso, la disponibilità di documentazione, gli obiettivi della persona coinvolta — ed è una valutazione strategica che, in concreto, va compiuta insieme all'avvocato.
Differenze pratiche tra ATP e mediazione
Sul piano generale, le due strade tendono a distinguersi per l'approccio. L'ATP conciliativo ruota attorno a un accertamento tecnico affidato a un consulente nominato dal giudice: la perizia che ne deriva può poi essere utilizzata anche nell'eventuale successivo giudizio di merito, dando alla vicenda una valutazione tecnica di riferimento. La mediazione, invece, punta principalmente sul raggiungimento di un accordo tramite il confronto assistito, con maggiore rapidità e flessibilità ma senza un accertamento peritale disposto dal giudice. Nessuna delle due garantisce di per sé un esito favorevole: sono strumenti per tentare una soluzione, non per assicurarla. La convenienza di ciascuna dipende dalle circostanze specifiche del caso e va ponderata con il proprio legale.
La partecipazione delle parti e dell'assicurazione
Un aspetto rilevante riguarda l'obbligo di partecipazione. L'art. 8 prevede che alla procedura debbano prendere parte tutte le parti coinvolte, comprese le imprese di assicurazione. Le compagnie, in particolare, hanno l'onere di formulare un'offerta di risarcimento oppure di comunicare le ragioni per cui ritengono di non doverne formulare una. Questo obbligo mira a rendere il tentativo di conciliazione effettivo e non puramente formale, portando al tavolo anche il soggetto che, in molti casi, sarebbe chiamato a pagare l'eventuale risarcimento. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può inoltre avere conseguenze che la legge ricollega al comportamento delle parti nel successivo giudizio.
Cosa accade se la conciliazione riesce o fallisce
Se il tentativo di conciliazione riesce, le parti raggiungono un accordo che chiude la vicenda senza bisogno di arrivare alla causa: il risarcimento viene definito in questa sede e non si prosegue con il giudizio di merito. Se invece la conciliazione non riesce, la persona può proseguire depositando il ricorso per il giudizio di merito, cioè la causa vera e propria. La legge indica un termine di novanta giorni, decorrente dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine per il suo deposito, entro cui introdurre il giudizio di merito per conservare gli effetti della domanda originaria. I tempi e le modalità di questi passaggi hanno una precisa rilevanza processuale ed è opportuno gestirli con l'assistenza di un avvocato.
Domande frequenti
Posso fare causa per malasanità senza passare da ATP o mediazione?
In linea generale no. L'art. 8 della legge 24/2017 prevede che il tentativo di ATP conciliativo o di mediazione sia una condizione di procedibilità della domanda risarcitoria: senza questo passaggio preliminare, la domanda può essere dichiarata improcedibile. È comunque una valutazione tecnica che va confermata con un avvocato in base al caso concreto.
Qual è la differenza principale tra ATP e mediazione?
L'ATP conciliativo prevede la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (di norma un medico legale) da parte del giudice, con una perizia che può essere usata anche nell'eventuale causa. La mediazione, invece, si svolge davanti a un organismo di mediazione ed è centrata sul raggiungimento di un accordo tramite un mediatore, senza consulente nominato dal giudice. Quale sia più adatta dipende dal caso e va deciso con l'avvocato.
L'assicurazione è obbligata a partecipare?
La legge prevede la partecipazione obbligatoria di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Le compagnie hanno l'onere di formulare un'offerta di risarcimento oppure di spiegare le ragioni per cui ritengono di non formularla. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può avere conseguenze nel successivo giudizio.
Cosa succede se non si trova un accordo?
Se la conciliazione non riesce, è possibile proseguire depositando il ricorso per il giudizio di merito, ossia la causa. La legge indica un termine di novanta giorni, dal deposito della relazione o dalla scadenza del relativo termine, entro cui introdurre il giudizio per conservare gli effetti della domanda iniziale. La gestione di questi tempi va seguita con un avvocato.
Quanto dura questa fase preliminare?
Non è possibile indicare una durata valida per tutti: dipende dalla complessità del caso, dalla documentazione disponibile, dai tempi di nomina ed elaborazione della perizia nell'ATP e dalla disponibilità delle parti a trovare un accordo. Una stima realistica per la propria situazione può darla l'avvocato che segue il caso.
Vedi anche: a chi rivolgersi · responsabilità medica · scegliere l'avvocato · cartella clinica · prescrizione · legge Gelli-Bianco · come funziona
Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco), art. 8 (condizione di procedibilità; ATP conciliativo ex art. 696-bis c.p.c. o mediazione ex d.lgs. 28/2010; partecipazione obbligatoria delle parti e delle imprese di assicurazione; termine di 90 giorni per il giudizio di merito). Art. 696-bis del codice di procedura civile. D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (mediazione civile). Contenuto a scopo informativo, non sostitutivo di una consulenza legale personalizzata.
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