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Guida · Malasanità ed errori medici

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): cosa prevede per i pazienti

La legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco dal nome dei suoi principali proponenti, ha ridisegnato in Italia la disciplina della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria. È oggi il punto di riferimento normativo per chi si interroga su cosa accada quando una prestazione medica provoca un danno: chi risponde, con quali regole e attraverso quali passaggi si può chiedere un risarcimento.

Questa guida spiega in modo divulgativo i principi introdotti dalla legge dal punto di vista del paziente. Non sostituisce una consulenza professionale: ogni caso concreto va valutato da un avvocato e, sul piano tecnico, da un medico legale. Errore Medico è una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie le segnalazioni e le indirizza a professionisti indipendenti, i quali valutano autonomamente la fondatezza della situazione.

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): cosa prevede per i pazienti

Le finalità della legge e la sicurezza delle cure come diritto

La legge Gelli-Bianco nasce con l'obiettivo di rendere le cure più sicure e di riordinare un contenzioso che, negli anni, era diventato frammentario e imprevedibile. Il suo primo articolo afferma un principio di fondo: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Ciò significa che prevenire gli errori e gestire i rischi non è un adempimento accessorio, ma un elemento integrante del servizio sanitario, che coinvolge tutto il personale, le strutture pubbliche e private e chi vi opera a qualsiasi titolo. Da questa impostazione discendono strumenti come le attività di prevenzione del rischio clinico (risk management) e il ruolo dei difensori civici e dei centri per la gestione del rischio sanitario.

Il doppio regime di responsabilità: struttura e singolo professionista

Uno degli aspetti più rilevanti per il paziente è la distinzione tra la posizione della struttura sanitaria e quella del singolo esercente. La struttura, pubblica o privata, risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile: accettando il paziente, assume infatti un obbligo verso di lui e risponde anche dell'operato dei sanitari di cui si avvale. Il singolo professionista che opera all'interno della struttura risponde invece, di regola, a titolo extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (ad esempio nell'attività libero-professionale o in un rapporto diretto). La differenza non è solo teorica: incide sui termini di prescrizione e sulla ripartizione dell'onere della prova, aspetti che è opportuno far valutare a un legale in relazione al caso specifico.

Il ruolo delle linee guida e delle buone pratiche

La legge attribuisce particolare rilievo alle linee guida elaborate secondo un procedimento pubblico e, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il rispetto di tali indicazioni costituisce un parametro per valutare la condotta del sanitario, con effetti che riguardano soprattutto il profilo penale della colpa. Resta però fermo che le linee guida vanno adeguate alle specificità del singolo paziente: il loro richiamo non equivale automaticamente all'assenza di responsabilità né la loro violazione a una colpa certa. La valutazione richiede sempre un'analisi tecnica del caso concreto, tipicamente affidata a un medico legale.

Obbligo assicurativo e azione diretta verso l'assicurazione

Per rendere effettiva la tutela del danneggiato, la legge prevede che strutture sanitarie ed esercenti siano dotati di copertura assicurativa o di analoghe misure di gestione del rischio. In questo quadro è prevista, a livello generale, la possibilità per il paziente danneggiato di agire con azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione, entro i limiti delle somme assicurate e secondo le condizioni di legge. Questa possibilità è divenuta operativa con l'emanazione dei decreti attuativi, il cui percorso si è completato nel 2024. Poiché le regole di dettaglio (massimali, condizioni, eccezioni opponibili) possono variare, è consigliabile verificare l'applicabilità concreta caso per caso con un professionista.

Il tentativo obbligatorio prima della causa: ATP e mediazione

Prima di avviare una causa civile per un danno sanitario, la legge richiede di percorrere una fase preliminare. In particolare, l'articolo 8 individua come condizione di procedibilità il ricorso all'accertamento tecnico preventivo (ATP) finalizzato alla conciliazione, previsto dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile; in alternativa è possibile ricorrere alla mediazione. L'ATP consente di nominare un consulente tecnico che accerti i fatti e valuti il danno, favorendo un possibile accordo senza arrivare al giudizio. Solo se il tentativo non riesce, o se non si conclude entro i termini di legge, la controversia può proseguire con la causa vera e propria. Si tratta di passaggi tecnici che è opportuno affrontare con l'assistenza di un avvocato.

Domande frequenti

La legge Gelli-Bianco garantisce che otterrò un risarcimento?

No. La legge fissa le regole della responsabilità sanitaria e agevola alcuni passaggi, ma non assicura alcun esito. Che vi sia un errore risarcibile e in che misura dipende dall'analisi del caso concreto, che spetta a un avvocato e a un medico legale indipendenti.

Devo fare causa contro il medico o contro l'ospedale?

Dipende dalla situazione. La struttura risponde in via contrattuale (art. 1218 c.c.), mentre il singolo professionista di regola in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo un rapporto diretto con il paziente. La scelta di chi convenire va valutata con un legale, anche in relazione a prescrizione e onere della prova.

Posso rivolgermi direttamente all'assicurazione?

La legge prevede, a livello generale, la possibilità di un'azione diretta verso l'assicurazione della struttura o del professionista, entro i limiti e le condizioni previsti dalla normativa e dai relativi decreti attuativi. L'applicabilità concreta va verificata caso per caso.

Cosa devo fare prima di iniziare una causa?

La legge richiede di norma un passaggio preliminare: l'accertamento tecnico preventivo (ATP) ai fini della conciliazione previsto dall'art. 8, oppure la mediazione. È una condizione di procedibilità che precede il giudizio e che conviene affrontare con l'assistenza di un avvocato.

Se il medico ha seguito le linee guida, è comunque responsabile?

Il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche è un parametro importante, soprattutto sul piano penale, ma non esclude di per sé ogni responsabilità: le indicazioni vanno sempre adeguate al singolo paziente. La valutazione richiede un'analisi tecnica del caso da parte di un medico legale.

Vedi anche: a chi rivolgersi · responsabilità medica · scegliere l'avvocato · cartella clinica · prescrizione · legge Gelli-Bianco · come funziona

Legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), in particolare artt. 1 (sicurezza delle cure), 5 (linee guida e buone pratiche), 7 (responsabilità della struttura e dell'esercente), 8 (tentativo obbligatorio di conciliazione tramite ATP), 10 (obbligo assicurativo) e 12 (azione diretta); artt. 1218, 1228, 2043 del Codice civile; art. 696-bis del Codice di procedura civile; D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 (decreto attuativo in materia di obblighi assicurativi, in vigore dal 16 marzo 2024). Contenuti a scopo divulgativo, non sostitutivi di una consulenza legale o medico-legale.

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