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Guida · Malasanità ed errori medici

Prescrizione nella malasanità: entro quando si può agire

Dopo un sospetto errore medico una delle domande più frequenti è: quanto tempo ho ancora per agire? La risposta non è un numero unico. La prescrizione, cioè il periodo oltre il quale il diritto al risarcimento non può più essere fatto valere in giudizio, dipende da chi si ritiene responsabile (la struttura sanitaria o il singolo professionista) e dal momento in cui il danno e il suo collegamento con la condotta sanitaria sono diventati riconoscibili.

In questa guida spieghiamo, in modo prudente e generale, come funzionano i termini di prescrizione nella responsabilità medica alla luce della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli-Bianco). I termini indicati sono orientativi: solo un avvocato, esaminando la documentazione clinica e la cronologia dei fatti, può calcolare il termine effettivamente applicabile al singolo caso. Errore Medico è una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie la richiesta e la smista ad avvocati e medici legali indipendenti, i quali svolgono la valutazione tecnica e legale.

Prescrizione nella malasanità: entro quando si può agire

Due binari: responsabilità della struttura e responsabilità del medico

La Legge Gelli-Bianco ha distinto in modo netto due tipi di responsabilità. La struttura sanitaria (ospedale, clinica, casa di cura, anche pubblica) risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile: si considera che tra paziente e struttura si instauri un rapporto obbligatorio nel momento in cui il paziente viene preso in carico. Il singolo professionista che opera all'interno della struttura, invece, risponde di regola a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'ambito di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (ad esempio il medico scelto e pagato privatamente). Questa distinzione non è teorica: incide sull'onere della prova e, soprattutto, sul termine di prescrizione.

Circa dieci anni verso la struttura, circa cinque verso il medico

Alla responsabilità contrattuale della struttura si applica, in linea generale, il termine ordinario di prescrizione di dieci anni. Alla responsabilità extracontrattuale del singolo professionista si applica, invece, il termine di cinque anni previsto per il risarcimento del danno da fatto illecito. In pratica, la stessa vicenda può presentare termini diversi a seconda del soggetto contro cui ci si rivolge: spesso è più ampio il tempo per agire nei confronti della struttura rispetto a quello disponibile verso il medico. Sono indicazioni di massima: la qualificazione del rapporto e quindi il termine concretamente applicabile vanno verificati caso per caso dall'avvocato, perché dipendono da come si sono svolti i fatti.

Da quando decorre il termine: la conoscibilità del danno

Un punto spesso frainteso è il momento da cui il termine inizia a decorrere (il cosiddetto dies a quo). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la prescrizione non decorre necessariamente dal giorno del trattamento o dell'intervento, ma dal momento in cui il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, poteva ragionevolmente percepire di aver subito un danno e collegarlo alla condotta sanitaria. Non basta il generico star male: occorre che la persona sia in grado di apprezzare la gravità delle conseguenze e la loro riconducibilità a un possibile errore. Questo principio è particolarmente rilevante per i danni che si manifestano a distanza di tempo o le patologie a lunga latenza. Va però trattato con cautela: stabilire quando il danno era concretamente conoscibile è una valutazione delicata, che richiede l'esame della documentazione clinica.

Casi particolari: minori, decesso ed eredi

Alcune situazioni seguono regole proprie. Quando il danneggiato è un minore, la legge prevede meccanismi di sospensione del decorso della prescrizione legati alla minore età e ai rapporti familiari, che possono spostare in avanti il momento a partire dal quale il termine effettivamente decorre. In caso di decesso del paziente, occorre distinguere: la richiesta con cui gli eredi fanno valere il danno subito in vita dalla vittima e a loro trasmesso segue termini diversi rispetto alla richiesta con cui i congiunti chiedono il ristoro del danno proprio per la perdita del rapporto parentale, e in genere il riferimento temporale si àncora al decesso. Anche qui si tratta di indicazioni generali: la posizione di ciascun erede e il tipo di danno azionato vanno esaminati singolarmente.

Perché conviene attivarsi per tempo

Muoversi con anticipo offre vantaggi concreti, al di là del rispetto dei termini. La documentazione clinica va richiesta e conservata; i testimoni ricordano meglio; le valutazioni medico-legali sono più solide quando i fatti sono recenti. Inoltre, esistono atti (come una richiesta scritta di risarcimento formalmente inviata al responsabile) che possono interrompere la prescrizione e far ripartire il termine, ma per produrre effetto devono avere requisiti precisi: per questo è opportuno che siano predisposti da un professionista. Aspettare l'ultimo momento, invece, riduce i margini e rischia di rendere più difficile ricostruire la vicenda. Se hai un dubbio sui tempi, la scelta prudente è far valutare subito la tua situazione, senza dare per scontato che ci sia ancora tempo o che sia già troppo tardi.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento da errore medico?

Dipende dal soggetto responsabile: in linea generale il termine è di circa dieci anni verso la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) e di circa cinque anni verso il singolo medico (responsabilità extracontrattuale). Sono termini indicativi: il calcolo va verificato caso per caso dall'avvocato, sulla base della documentazione.

Il termine decorre dal giorno dell'intervento?

Non necessariamente. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, il termine può decorrere dal momento in cui il danno e il suo collegamento con la condotta sanitaria sono diventati ragionevolmente riconoscibili, il che è rilevante soprattutto per i danni che emergono a distanza di tempo. Stabilire quel momento richiede una valutazione tecnica del singolo caso.

Se sono passati diversi anni, è comunque inutile provarci?

Non è detto. La presenza di termini diversi a seconda del responsabile, la regola sulla conoscibilità del danno e le ipotesi particolari (minori, eredi) possono incidere sul calcolo. La cosa più utile è far esaminare subito i documenti a un avvocato, che potrà dirti se hai ancora margine per agire.

Cosa può interrompere la prescrizione?

Alcuni atti, come una richiesta di risarcimento formalmente inviata al responsabile, possono interrompere la prescrizione e far ripartire il termine, ma solo se rispettano determinati requisiti. Per questo è opportuno che vengano predisposti da un professionista e non improvvisati.

Vedi anche: a chi rivolgersi · responsabilità medica · scegliere l'avvocato · cartella clinica · prescrizione · legge Gelli-Bianco · come funziona

Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), in particolare art. 7 sulla responsabilità della struttura e del professionista; artt. 1218, 1228, 2043, 2935 e 2947 del codice civile; orientamento consolidato della Corte di Cassazione sulla decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità del danno e del nesso causale nella responsabilità sanitaria. Contenuto informativo di carattere generale, non sostitutivo di una consulenza legale: i termini indicati sono orientativi e vanno verificati caso per caso dall'avvocato.

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