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Abruzzo · Errore medico e malasanità

Errore chirurgico a L'Aquila: quando un intervento può dare luogo a responsabilità

Un intervento chirurgico comporta sempre un margine di rischio, e non ogni esito sfavorevole dipende da un errore. In alcune situazioni, però, il danno può derivare da una condotta che non ha rispettato le regole della professione: una tecnica operatoria eseguita in modo non corretto, un materiale come una garza o uno strumento rimasto all'interno del corpo dopo la chiusura, oppure una gestione della sala operatoria non adeguata. In questi casi potrebbe profilarsi una responsabilità della struttura o dei professionisti coinvolti.

Questa pagina offre informazioni generali di orientamento per chi, a L'Aquila o in provincia, si interroga su un intervento andato diversamente da come atteso. Non costituisce consulenza legale né medica e non sostituisce la valutazione di un professionista: serve solo a spiegare, in termini semplici e sempre al condizionale, quali elementi vengono di norma considerati e come si può procedere per un primo esame del caso attraverso i professionisti indipendenti a cui Evo Sistemi smista le richieste.

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Che cos'è e quando può esserci responsabilità

Con la locuzione errore chirurgico si indicano, in senso ampio, le situazioni in cui un danno alla persona potrebbe ricondursi a una condotta non conforme alle regole tecniche durante un intervento. Rientrano tra le ipotesi più discusse la tecnica operatoria eseguita in modo non appropriato, la lesione accidentale di organi o strutture vicine, e la ritenzione di materiale chirurgico, come una garza o uno strumento, non rimosso prima della chiusura. Perché possa parlarsi di responsabilità non è sufficiente un esito negativo: occorrerebbe di norma dimostrare che vi è stata una condotta colposa (imperizia, imprudenza o negligenza) e un nesso di causa tra tale condotta e il danno. La Legge 24/2017 (cosiddetta Gelli-Bianco) delinea un doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, con un termine di prescrizione ordinariamente decennale, mentre il singolo professionista risponde di regola a titolo extracontrattuale, con termine ordinariamente quinquennale. L'art. 2236 del codice civile può assumere rilievo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Un ruolo autonomo ha poi il consenso informato, disciplinato dalla Legge 219/2017: un'informazione incompleta sui rischi dell'intervento potrebbe fondare una contestazione anche a prescindere dalla correttezza tecnica dell'atto operatorio.

Il contesto sanitario di L'Aquila e provincia

Sul territorio provinciale l'assistenza pubblica fa capo alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, l'ente sanitario che coordina i presidi ospedalieri e i servizi del territorio. Tra le strutture pubbliche di riferimento vi è l'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, principale presidio del capoluogo, cui si affiancano gli ospedali di Avezzano e di Sulmona e presidi minori come quelli di Tagliacozzo, Pescina e Castel di Sangro, distribuiti sul vasto territorio della provincia. Queste indicazioni sono riportate a solo titolo di contesto neutro, per aiutare chi legge a orientarsi rispetto alle sedi in cui possono essere erogate prestazioni chirurgiche, e non contengono alcun giudizio sulla qualità dell'attività svolta. Accanto alla rete pubblica operano anche case di cura private accreditate, qui richiamate in forma aggregata e senza indicazione di singole denominazioni. La sede in cui l'intervento è stato eseguito rileva soprattutto ai fini pratici, ad esempio per la richiesta della documentazione clinica; non incide invece sui principi giuridici applicabili, che sono i medesimi su tutto il territorio nazionale.

Come far valutare un caso a L'Aquila

Un primo passo utile è, di regola, richiedere copia integrale della cartella clinica e della documentazione dell'intervento (referti operatori, consenso informato, esami pre e post-operatori) alla struttura in cui si è stati assistiti: si tratta di un diritto dell'assistito e costituisce la base per qualsiasi valutazione. Su questa documentazione un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista chirurgo, potrebbe esaminare se la condotta sia stata conforme alle regole della professione e se sussista un nesso con il danno lamentato. Sul piano procedurale, la Legge 24/2017 prevede come condizione di procedibilità l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 8, in alternativa alla mediazione, prima dell'eventuale causa; nel giudizio l'accertamento tecnico è di norma affidato a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale disposta dal giudice. Quanto al foro, le controversie possono in linea di massima radicarsi davanti al Tribunale di L'Aquila, con eventuale grado di appello presso la Corte d'Appello di L'Aquila; la competenza territoriale va però sempre verificata caso per caso, poiché dipende da elementi specifici della singola vicenda. Attraverso errore-medico.it la richiesta viene smistata da Evo Sistemi ad avvocati e medici legali indipendenti, che potranno effettuare un primo esame senza impegno.

Tempi e prescrizione

I termini entro cui è possibile agire dipendono da diversi fattori e vanno valutati con attenzione. In linea generale, l'azione nei confronti della struttura sanitaria, di natura contrattuale, è soggetta a un termine di prescrizione ordinariamente decennale, mentre quella verso il singolo professionista, di natura extracontrattuale, a un termine ordinariamente quinquennale. Un aspetto delicato riguarda il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo un orientamento consolidato, la prescrizione non decorre necessariamente dalla data dell'intervento, ma dal momento in cui la persona ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscibilità del danno e della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Ciò può assumere particolare rilievo, ad esempio, nel caso di materiale ritenuto che si manifesti a distanza di tempo. Data la complessità di questi profili e le variabili del singolo caso, è opportuno non lasciar trascorrere il tempo e richiedere per tempo una valutazione, così da verificare i termini applicabili alla propria situazione ed evitare di pregiudicare eventuali diritti.

Domande frequenti — Errore chirurgico a L'Aquila

Una garza o uno strumento dimenticato dopo l'intervento configura sempre un errore?

La ritenzione di materiale chirurgico è tra le situazioni più discusse, ma anche in questi casi la valutazione va condotta sulla documentazione clinica e con l'ausilio medico-legale, per accertare la condotta e il nesso con il danno. Non è possibile dare una risposta valida in astratto, senza esame del caso concreto.

Un esito negativo dell'operazione significa automaticamente che c'è responsabilità?

No. Ogni intervento comporta rischi e un esito sfavorevole non implica di per sé un errore. Perché possa profilarsi una responsabilità occorrerebbe, di norma, dimostrare una condotta non conforme alle regole della professione e un nesso di causa con il danno.

Quali documenti servono per far valutare un caso a L'Aquila?

È in genere utile disporre della cartella clinica completa, del referto operatorio, del modulo di consenso informato e degli esami pre e post-operatori. La struttura in cui si è stati assistiti è tenuta a rilasciarne copia su richiesta dell'assistito.

Davanti a quale tribunale si può agire?

In linea di massima può rilevare il Tribunale di L'Aquila, con eventuale appello presso la Corte d'Appello di L'Aquila. La competenza territoriale va però sempre verificata caso per caso, perché dipende da elementi specifici della singola vicenda.

Entro quanto tempo è possibile agire?

I termini sono ordinariamente decennali verso la struttura e quinquennali verso il singolo professionista, ma il calcolo può decorrere dal momento in cui il danno è divenuto conoscibile. Data la delicatezza del punto, è opportuno richiedere per tempo una valutazione dei termini applicabili al proprio caso.

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Vedi anche: malasanità a L'Aquila · errore chirurgico (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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