Lombardia · Errore medico e malasanità
Errore chirurgico con Lodi: quando l'intervento provoca un danno
Un intervento chirurgico non riuscito non significa, di per sé, che vi sia stato un errore: la medicina comporta margini di rischio e alcune complicanze possono verificarsi anche quando l'operazione è condotta correttamente. In alcuni casi, però, il danno subìto dal paziente potrebbe derivare da una condotta non conforme alle regole della buona pratica clinica, e in queste situazioni potrebbe profilarsi una responsabilità sanitaria da approfondire.
Questa pagina offre informazioni generali, di taglio divulgativo, a chi a Lodi o in provincia si interroga su un possibile errore in sala operatoria. Non costituisce consulenza legale né medica e non sostituisce la valutazione di un professionista sul singolo caso. Attraverso questo portale, gestito da Evo Sistemi, una richiesta può essere indirizzata ad avvocati e medici legali indipendenti che, in autonomia, potrebbero esaminare la documentazione e formulare un parere.
Che cos'è e quando può esserci responsabilità
Si parla di errore chirurgico quando un danno alla salute potrebbe ricondursi a una condotta non corretta durante l'intervento o nelle fasi immediatamente collegate. Rientrano in questa area, a titolo di esempio, una tecnica operatoria eseguita in modo non conforme agli standard, la lesione accidentale di organi o strutture non interessati dall'operazione, oppure la ritenzione di materiale all'interno del corpo del paziente, come una garza o uno strumento dimenticato. In questi ultimi casi, l'anomalia è spesso più agevole da documentare, perché il corpo estraneo può emergere da esami successivi. La legge n. 24/2017, cosiddetta Gelli-Bianco, delinea un sistema a doppio binario: la struttura sanitaria risponderebbe a titolo contrattuale, con un termine di prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponderebbe di norma a titolo extracontrattuale, con termine tendenzialmente quinquennale. L'art. 2236 del codice civile prevede inoltre che, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista possa essere valutata con criteri più circoscritti. Un ruolo distinto ha il consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219/2017: una carenza informativa sui rischi dell'intervento potrebbe rilevare in modo autonomo. Se sussista davvero una responsabilità, e in che misura, è questione che andrebbe verificata caso per caso attraverso l'esame della documentazione clinica.
Il contesto sanitario di Lodi e provincia
L'assistenza ospedaliera pubblica nel territorio lodigiano fa capo all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi, istituita nel quadro della riforma sanitaria regionale lombarda. L'ASST di Lodi articola la propria attività su più presidi ospedalieri: l'Ospedale Maggiore di Lodi, oltre alle strutture di Codogno, Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano, ciascuno dotato di reparti e servizi ambulatoriali. Sul piano della programmazione e del controllo, il territorio della provincia di Lodi rientra nell'ambito dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, agenzia cui competono funzioni di governo, vigilanza e coordinamento del sistema. Accanto alla rete pubblica operano anche case di cura private accreditate, qui richiamate solo come elemento generale di contesto. Questi riferimenti sono riportati in modo neutro, a fini puramente informativi, e non contengono alcuna valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate né alcun giudizio comparativo tra strutture o professionisti. Conoscere l'assetto delle strutture del territorio può essere utile a chi intenda orientarsi, ad esempio per individuare presso quale ente richiedere copia della cartella clinica relativa a un ricovero o a un intervento. La scelta del percorso più adatto alla singola vicenda resterebbe comunque rimessa a una valutazione professionale.
Come far valutare un caso a Lodi
Il punto di partenza di ogni approfondimento è, di regola, la documentazione sanitaria. La cartella clinica completa dell'intervento, i referti degli esami eseguiti prima e dopo l'operazione, il verbale operatorio, le lettere di dimissione e l'eventuale documentazione di controlli successivi costituiscono la base su cui un medico legale potrebbe ricostruire l'accaduto. Il paziente, o gli aventi diritto, hanno facoltà di richiedere copia della cartella clinica alla struttura presso cui è avvenuto il ricovero. Su questa base, un professionista indipendente potrebbe valutare se la condotta appaia conforme alle buone pratiche e se sussista un nesso plausibile tra la condotta stessa e il danno lamentato. Sul piano procedurale, la legge n. 24/2017 prevede, prima di un eventuale giudizio, il ricorso all'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (art. 8) oppure, in alternativa, alla mediazione, quale condizione di procedibilità. Nel giudizio, la ricostruzione tecnica viene di norma affidata a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale. Quanto al foro competente, il riferimento territoriale può essere il Tribunale di Lodi, con la Corte d'Appello di Milano come grado superiore; l'individuazione del giudice competente andrebbe però sempre verificata in concreto, poiché dipende dalle circostanze del singolo caso. Nessun esito può essere anticipato o garantito.
Tempi e prescrizione
I termini entro cui una pretesa può essere fatta valere dipendono dall'inquadramento della responsabilità. Nei confronti della struttura sanitaria, la prescrizione è tendenzialmente decennale, coerentemente con la natura contrattuale del rapporto; nei confronti del singolo professionista, quando la responsabilità sia inquadrata come extracontrattuale, il termine è di norma quinquennale. Un aspetto rilevante riguarda il momento da cui questi termini iniziano a decorrere: secondo un orientamento consolidato, la prescrizione decorre non dal mero fatto materiale, bensì dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, consapevolezza del danno e della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Questo profilo assume particolare importanza nei casi di errore chirurgico, perché talvolta le conseguenze, ad esempio quelle legate a un corpo estraneo ritenuto, emergono a distanza di tempo. Data la delicatezza del calcolo dei termini e le possibili cause di interruzione o sospensione, sarebbe prudente non lasciar trascorrere il tempo senza un confronto con un professionista. Le indicazioni qui fornite hanno carattere generale e informativo e non sostituiscono una valutazione individuale sul singolo caso, che resta l'unico strumento per definire con precisione la posizione di chi si ritenga danneggiato.
Domande frequenti — Errore chirurgico a Lodi
Un intervento andato male significa sempre che c'è stato un errore chirurgico?
No. La chirurgia comporta rischi e alcune complicanze possono verificarsi anche con una condotta corretta. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità solo quando la documentazione clinica evidenzi uno scostamento dalle buone pratiche e un plausibile nesso con il danno, aspetti che andrebbero valutati caso per caso da un professionista indipendente.
Cosa succede se dopo un intervento a Lodi viene ritrovata una garza o uno strumento?
La ritenzione di un corpo estraneo è una circostanza che, di norma, può essere documentata attraverso esami successivi. Potrebbe rilevare ai fini di una responsabilità sanitaria, ma l'esistenza e l'entità di un eventuale danno andrebbero comunque verificate tramite l'esame della cartella clinica e una valutazione medico-legale specifica.
Come ottengo la cartella clinica del mio intervento?
Il paziente, o gli aventi diritto, possono richiedere copia della cartella clinica alla struttura presso cui è avvenuto il ricovero. Nel territorio lodigiano l'assistenza ospedaliera pubblica fa capo all'ASST di Lodi e ai suoi presidi. La cartella completa, con i referti collegati, costituisce la base per ogni approfondimento tecnico.
Entro quanto tempo posso agire per un possibile errore chirurgico?
I termini dipendono dall'inquadramento della responsabilità: tendenzialmente decennale verso la struttura e quinquennale verso il singolo professionista. La prescrizione decorre di regola da quando si è avuta, o si sarebbe potuta avere, consapevolezza del danno e della sua possibile origine sanitaria. Data la complessità del calcolo, sarebbe opportuno un confronto tempestivo con un professionista.
Devo per forza fare una causa per far valutare il mio caso?
No. La legge n. 24/2017 prevede, prima di un eventuale giudizio, l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa o, in alternativa, la mediazione, quali condizioni di procedibilità. Molte situazioni possono quindi trovare una definizione senza arrivare al processo. Il percorso più adatto andrebbe valutato in base alle circostanze del singolo caso.
Altri ambiti a Lodi
Vedi anche: malasanità a Lodi · errore chirurgico (guida generale) · come funziona
Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.
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