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Toscana · Errore medico e malasanità

Errore chirurgico a Lucca: quando l'intervento può fondare una responsabilità

Un intervento chirurgico rappresenta sempre un momento delicato, sia per il paziente sia per l'équipe che lo esegue. Non ogni esito sfavorevole, tuttavia, è di per sé sinonimo di errore: la medicina comporta margini di rischio e complicanze che possono verificarsi anche a fronte di una condotta corretta. Distinguere una complicanza prevedibile e ineliminabile da un vero errore chirurgico è il primo passo, e richiede una valutazione tecnica documentata più che un'impressione soggettiva.

Questa pagina offre informazioni generali di orientamento, in tono neutro, per chi a Lucca o in provincia si interroga su un intervento andato diversamente dalle attese. Non costituisce consulenza legale né medica e non sostituisce il parere di un professionista abilitato: ha lo scopo di illustrare i principi giuridici applicabili e i passaggi con cui un caso potrebbe essere esaminato. Ogni situazione va inquadrata singolarmente, sulla base della cartella clinica e degli atti disponibili.

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Che cos'è e quando può esserci responsabilità

Con "errore chirurgico" si indica genericamente una condotta in sala operatoria che si discosti dalle regole tecniche e dalle linee guida applicabili, provocando un danno che non sarebbe altrimenti derivato. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo, l'esecuzione non corretta della tecnica operatoria, la lesione accidentale di organi o strutture non interessati dall'intervento, oppure la ritenzione all'interno del corpo di garze, strumenti o altro materiale non rimosso al termine della procedura. Perché possa profilarsi una responsabilità occorre, in linea di principio, che sia riscontrabile una condotta colposa (imperizia, imprudenza o negligenza), un danno alla salute e un nesso di causa che colleghi l'una all'altro. L'art. 2236 del codice civile prevede che, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità per imperizia possa essere valutata con criteri più prudenti; ciò non attenua, però, gli obblighi di diligenza e prudenza. La legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) ha delineato un cosiddetto doppio binario: la struttura sanitaria risponde in via contrattuale, con termine di prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponde di regola in via extracontrattuale, con termine tendenzialmente quinquennale. Rilevante è anche il consenso informato disciplinato dalla legge n. 219/2017: un'informazione incompleta sui rischi e sulle alternative dell'intervento può assumere autonomo rilievo, a prescindere dalla corretta esecuzione tecnica.

Il contesto sanitario di Lucca e provincia

Sul territorio provinciale l'assistenza ospedaliera pubblica fa capo all'Azienda USL Toscana nord ovest, ente sanitario territoriale competente. Tra le strutture pubbliche presenti figurano l'ospedale San Luca di Lucca, presidio di riferimento provinciale, l'ospedale Versilia a Lido di Camaiore e, nella zona della Valle del Serchio, i presidi ospedalieri di Barga e di Castelnuovo di Garfagnana. Presso questi ospedali operano reparti chirurgici e sale operatorie in cui si eseguono interventi di vario tipo e complessità. Il riferimento a tali strutture è meramente descrittivo del contesto sanitario locale e non implica alcun giudizio sulla qualità dell'assistenza erogata né alcuna valutazione comparativa. Accanto alla rete pubblica operano anche case di cura private accreditate, qui richiamate solo in forma aggregata. Chi ritenga di aver subito un danno può aver ricevuto assistenza in una qualsiasi di queste realtà: ciò che rileva, ai fini di un'eventuale valutazione, non è il nome della struttura ma la ricostruzione documentale di quanto avvenuto, a partire dalla cartella clinica e dal referto operatorio.

Come far valutare un caso a Lucca

Il primo passo pratico consiste, di regola, nel richiedere alla struttura copia integrale della documentazione sanitaria: cartella clinica, referto operatorio, esami pre e post-operatori, eventuale documentazione del consenso informato. Su questa base un medico legale, affiancato ove opportuno da uno specialista della disciplina chirurgica coinvolta, può esprimere una valutazione preliminare sull'esistenza di un possibile errore e del nesso causale con il danno lamentato. Se emergono elementi di interesse, la legge n. 24/2017 prevede che prima di una causa si esperisca un tentativo obbligatorio: l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 8 della stessa legge, oppure in alternativa la mediazione, quali condizioni di procedibilità della domanda. In un eventuale giudizio, l'accertamento del merito tecnico è tipicamente affidato a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale disposta dal giudice. Quanto al foro competente, per le controversie radicate in questa zona può venire in considerazione il Tribunale di Lucca, con la Corte d'Appello di Firenze quale ufficio di secondo grado; la competenza territoriale va comunque verificata caso per caso in base ai criteri di legge e alle circostanze concrete. Le piattaforme come questa, gestita da Evo Sistemi, si limitano a smistare le richieste verso avvocati e medici legali indipendenti, che valutano autonomamente ogni singola situazione.

Tempi e prescrizione

I termini entro cui è possibile agire dipendono dall'inquadramento della responsabilità. Nei confronti della struttura sanitaria, in ambito contrattuale, il termine di prescrizione è tendenzialmente decennale; nei confronti del singolo professionista, in ambito extracontrattuale, è di regola quinquennale. Un aspetto spesso rilevante riguarda il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo l'orientamento consolidato, la prescrizione decorre non tanto dalla data materiale dell'intervento, quanto dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, ragionevole conoscibilità sia del danno sia della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Ciò può assumere particolare importanza quando le conseguenze di un errore chirurgico si manifestino a distanza di tempo. Trattandosi di valutazioni tecniche e delicate, e considerato che i termini possono variare in funzione delle circostanze concrete, è opportuno non lasciar trascorrere il tempo e sottoporre la propria situazione a un professionista abilitato per una verifica puntuale e tempestiva.

Domande frequenti — Errore chirurgico a Lucca

Un intervento chirurgico non riuscito significa sempre che c'è stato un errore?

No. Un esito sfavorevole può derivare anche da complicanze prevedibili e non evitabili, connaturate al rischio dell'atto chirurgico. Perché si possa parlare di errore occorre, in linea di principio, individuare una condotta che si discosti dalle regole tecniche e un nesso causale con il danno. La distinzione richiede una valutazione medico-legale sulla documentazione sanitaria.

Che cosa succede se durante un intervento resta all'interno del corpo una garza o uno strumento?

La ritenzione di materiale chirurgico è una situazione che può essere sottoposta a valutazione, poiché in genere si ricollega a un difetto nelle procedure di conteggio e controllo. Come per ogni ipotesi, occorre comunque verificare in concreto la dinamica, il danno effettivo e il nesso di causa attraverso la documentazione e un accertamento tecnico, senza automatismi.

Contro chi si può eventualmente agire, la struttura o il chirurgo?

La legge n. 24/2017 prevede un doppio binario: la struttura sanitaria risponde in via contrattuale, con prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponde di regola in via extracontrattuale, con termine tendenzialmente quinquennale. L'individuazione dei soggetti e dell'impostazione più appropriata va valutata caso per caso con un professionista.

Quanto tempo ho per far valutare un possibile errore chirurgico?

I termini variano a seconda dell'inquadramento (contrattuale o extracontrattuale) e decorrono, secondo l'orientamento consolidato, dal momento in cui il danno e la sua possibile origine erano ragionevolmente conoscibili. Poiché il calcolo dipende dalle circostanze concrete, è consigliabile non attendere e chiedere una verifica tempestiva.

Devo per forza fare subito una causa?

No. La legge prevede che, prima di un eventuale giudizio, si esperisca un tentativo obbligatorio: l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 8 della legge n. 24/2017 oppure, in alternativa, la mediazione, come condizioni di procedibilità. Molte situazioni possono inoltre trovare definizione in fase stragiudiziale, senza arrivare al processo.

Altri ambiti a Lucca

Vedi anche: malasanità a Lucca · errore chirurgico (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; Azienda USL Toscana nord ovest; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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