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Friuli-Venezia Giulia · Errore medico e malasanità

Infezioni ospedaliere a Udine: quando valutare una responsabilita sanitaria

Un'infezione contratta durante un ricovero o dopo un intervento chirurgico non e' di per se' indice di un errore. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono un evento noto e in parte statisticamente inevitabile della medicina ospedaliera, e possono verificarsi anche quando l'assistenza e' stata condotta correttamente. In alcuni casi, tuttavia, l'infezione puo' essere collegata al mancato rispetto dei protocolli di igiene, sterilizzazione e prevenzione, oppure a un ritardo nella diagnosi e nel trattamento delle sue complicanze, come la sepsi.

Questa pagina raccoglie informazioni generali, con riferimento al contesto della provincia di Udine e del Friuli-Venezia Giulia, per aiutare a capire in quali situazioni possa avere senso far esaminare la vicenda da professionisti indipendenti. Si tratta di informazione divulgativa e non sostituisce un parere legale o medico-legale sul caso concreto. Ogni valutazione richiede l'esame della documentazione clinica e, di norma, un'analisi medico-legale.

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Che cos'e e quando puo esserci responsabilita

Con infezioni correlate all'assistenza si indicano le infezioni che il paziente contrae in occasione di prestazioni sanitarie, tipicamente durante un ricovero, e che non erano presenti ne' in incubazione al momento dell'ingresso in struttura. Possono interessare la ferita chirurgica, le vie urinarie, l'apparato respiratorio o il circolo sanguigno, fino a evolvere, nei casi piu' gravi, in una sepsi. Una parte di questi eventi rientra nel rischio clinico intrinseco e non e' evitabile. La possibilita' di una responsabilita' potrebbe profilarsi quando emergano scostamenti dalle buone pratiche: ad esempio il mancato rispetto dei protocolli di igiene delle mani, di sterilizzazione degli strumenti, di gestione dei cateteri e delle medicazioni, oppure carenze nella sorveglianza e nel controllo delle infezioni. Rileva inoltre la tempestivita' con cui eventuali segni di infezione o di sepsi vengono riconosciuti e trattati. La verifica di questi profili non puo' essere presunta: richiede l'analisi della cartella clinica e una valutazione medico-legale che stabilisca se vi sia stato un inadempimento e se questo sia legato al danno da un nesso causale. Nella responsabilita' sanitaria si valuta anche la eventuale speciale difficolta' della prestazione ai sensi dell'art. 2236 del codice civile.

Il contesto sanitario di Udine e provincia

L'assistenza ospedaliera pubblica del territorio fa capo all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), l'ente sanitario che governa i presidi della provincia di Udine. Tra le strutture pubbliche del territorio figurano il Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine, l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta di Udine, il Presidio Ospedaliero di Latisana e Palmanova e il Presidio Ospedaliero di San Daniele e Tolmezzo. Accanto agli ospedali pubblici operano anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono riportati unicamente come contesto territoriale neutro e non contengono alcun giudizio sulla qualita' dell'assistenza erogata dalle singole strutture, ne' alcuna comparazione tra di esse. Ogni valutazione di merito riguarda esclusivamente il singolo caso, la documentazione che lo riguarda e le circostanze concrete in cui si e' svolta l'assistenza.

Come far valutare un caso a Udine

Il primo passo e' di norma la richiesta della cartella clinica completa alla struttura in cui e' avvenuto il ricovero, comprensiva di referti, esami colturali, verbali operatori e diari infermieristici. La documentazione consente a un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista, di ricostruire il decorso e di esaminare se i protocolli di prevenzione siano stati applicati e se le complicanze siano state gestite tempestivamente. Il quadro giuridico di riferimento e' la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), che delinea un doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilita' contrattuale, con termine di prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponde di norma a titolo extracontrattuale, con termine tendenzialmente quinquennale. Rileva anche il consenso informato disciplinato dalla Legge 219/2017. Prima di un'eventuale causa, la normativa prevede come condizione di procedibilita' un tentativo di conciliazione, tramite accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 della Legge 24/2017 oppure mediazione. Sul piano dell'onere della prova, nel binario contrattuale spetta di regola al paziente allegare l'inadempimento e provare il nesso causale tra la condotta e il danno, mentre la struttura e' chiamata a dimostrare la correttezza del proprio operato; nelle infezioni correlate all'assistenza assume particolare rilievo la prova della adozione delle misure di prevenzione. Errore Medico e' una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie le richieste e le smista ad avvocati e medici legali indipendenti, senza fornire direttamente consulenza legale o medica.

Tempi e prescrizione

I termini di prescrizione dipendono da chi si ritiene responsabile: tendenzialmente piu' ampio nei confronti della struttura sanitaria, tendenzialmente piu' breve nei confronti del singolo professionista. Un aspetto rilevante nelle infezioni riguarda il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo l'orientamento consolidato non coincide necessariamente con la data del ricovero o dell'intervento, ma con il momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile origine. Poiche' i termini possono comunque maturare, e' generalmente opportuno non rinviare la valutazione. Sul piano processuale, per le controversie del territorio il foro di riferimento e' di norma il Tribunale di Udine, con la Corte d'Appello di Trieste come giudice di secondo grado; la competenza territoriale va tuttavia sempre verificata caso per caso in base alle circostanze concrete. Le informazioni qui riportate hanno carattere generale e non sostituiscono la verifica puntuale dei termini applicabili alla singola vicenda.

Domande frequenti — Infezioni ospedaliere a Udine

Ogni infezione contratta in ospedale comporta una responsabilita?

No. Le infezioni correlate all'assistenza sono in parte un rischio intrinseco della medicina ospedaliera e possono verificarsi anche con un'assistenza corretta. Una responsabilita' potrebbe profilarsi solo se emergano scostamenti dai protocolli di prevenzione o ritardi nella gestione delle complicanze, da accertare tramite documentazione e valutazione medico-legale.

Cosa devo fare per prima cosa se sospetto un'infezione ospedaliera evitabile?

In genere il primo passo e' richiedere alla struttura la cartella clinica completa, con referti, esami colturali e verbali operatori. Questa documentazione permette a un medico legale di ricostruire il decorso e valutare se i protocolli di igiene e prevenzione siano stati applicati.

Chi risponde, l'ospedale o il singolo medico?

La Legge 24/2017 prevede un doppio binario. La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, con prescrizione tendenzialmente decennale; il singolo professionista risponde di norma a titolo extracontrattuale, con prescrizione tendenzialmente quinquennale. L'individuazione dipende dal caso concreto.

Da quando decorre la prescrizione in caso di infezione?

Secondo l'orientamento consolidato il termine non decorre necessariamente dalla data del ricovero, ma dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile origine. Poiche' i termini possono comunque maturare, e' opportuno non rinviare la valutazione.

E vero che occorre un tentativo di conciliazione prima della causa?

Si. La normativa prevede come condizione di procedibilita' un tentativo di conciliazione, attraverso l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 della Legge 24/2017 oppure la mediazione. Solo dopo questo passaggio e' di norma possibile procedere in giudizio. La valutazione della strategia spetta al professionista incaricato.

Altri ambiti a Udine

Vedi anche: malasanità a Udine · infezioni ospedaliere (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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