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Sicilia · Errore medico e malasanità

Infezioni ospedaliere a Enna: quando far valutare un possibile errore

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA), spesso indicate come infezioni ospedaliere, sono quelle che una persona contrae nel corso di un ricovero, di un intervento o di una prestazione sanitaria e che non erano presenti, né in incubazione, al momento dell'ingresso in struttura. Non ogni infezione, però, implica di per sé un errore: alcune complicanze possono verificarsi anche quando l'assistenza è stata condotta correttamente. La differenza tra un evento avverso non evitabile e un possibile profilo di responsabilità dipende dal rispetto o meno dei protocolli di prevenzione e igiene e dalla ricostruzione del nesso causale, che richiede una valutazione tecnica caso per caso.

Questa pagina ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale o medica. Errore Medico è un servizio di Evo Sistemi che raccoglie le segnalazioni e le indirizza ad avvocati e medici legali indipendenti, i quali valutano in autonomia ogni situazione. L'obiettivo è offrire a chi vive a Enna e in provincia alcuni riferimenti generali sul tema delle infezioni ospedaliere, sul quadro normativo applicabile e sui passaggi che potrebbero essere utili prima di rivolgersi a un professionista.

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Che cos'è e quando può esserci responsabilità

Un'infezione correlata all'assistenza può interessare la ferita chirurgica, le vie urinarie collegate a un catetere, il sangue in presenza di accessi venosi o l'apparato respiratorio, fino a poter evolvere, nei casi più gravi, in una sepsi, cioè una risposta dell'organismo all'infezione potenzialmente pericolosa per la vita. Perché possa profilarsi una responsabilità non è sufficiente che l'infezione si sia manifestata: occorrerebbe verificare se siano stati rispettati i protocolli di igiene delle mani, la sterilizzazione degli strumenti, la corretta gestione degli accessi vascolari, l'eventuale profilassi antibiotica e la tempestività con cui segni e sintomi sarebbero stati riconosciuti e trattati. In termini generali, la Legge 24/2017 (cosiddetta Gelli-Bianco) delinea un doppio binario: la struttura sanitaria risponderebbe a titolo contrattuale, mentre il singolo professionista risponderebbe, di regola, a titolo extracontrattuale. Rileva inoltre l'art. 2236 c.c. quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Solo una valutazione medico-legale potrebbe stabilire se, nel singolo caso, l'infezione sia riconducibile a una condotta non conforme agli standard o rappresenti invece una complicanza non evitabile.

Il contesto sanitario di Enna e provincia

L'assistenza ospedaliera pubblica nella provincia di Enna fa capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (ASP Enna), che coordina la rete dei presidi del territorio. Tra le principali strutture pubbliche figurano il Presidio Ospedaliero Umberto I nel capoluogo, l'Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina, l'Ospedale Ferro Branciforte-Capra di Leonforte e l'Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia. Accanto agli ospedali pubblici operano anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono riportati unicamente per inquadrare in modo neutro il contesto sanitario locale e non contengono alcun giudizio sulla qualità dell'assistenza erogata: la citazione di una struttura non implica in alcun modo che vi si siano verificati eventi di responsabilità. Sul piano giudiziario, per un'eventuale azione la competenza territoriale andrebbe sempre verificata in concreto: come riferimento generale, per la provincia di Enna rileva il Tribunale di Enna, con la Corte d'Appello di Caltanissetta quale ufficio di secondo grado, fermo restando che il foro competente dipende dai singoli elementi del caso e va accertato di volta in volta.

Come far valutare un caso a Enna

Il primo passo, di solito, è raccogliere la documentazione sanitaria completa: la cartella clinica del ricovero, i referti di laboratorio e microbiologici, gli esiti degli esami colturali, le lettere di dimissione e ogni documento relativo alle cure successive. La cartella clinica è un elemento centrale, perché consente di ricostruire la cronologia degli eventi e di verificare se e come siano stati applicati i protocolli di prevenzione. Prima di un'eventuale causa, la Legge 24/2017 prevede come condizione di procedibilità l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 8, in alternativa alla mediazione. In questa fase, e successivamente attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale, verrebbe valutato il nesso causale tra la condotta sanitaria e l'infezione. Anche il tema del consenso informato, disciplinato dalla Legge 219/2017, può assumere rilievo. Attraverso Errore Medico è possibile trasmettere una prima descrizione della vicenda: la segnalazione verrebbe poi indirizzata ad avvocati e medici legali indipendenti, che valuterebbero autonomamente la fondatezza e le eventuali iniziative, senza che sia possibile anticipare alcun esito.

Tempi e prescrizione

I termini per agire dipendono dal titolo della responsabilità. In linea generale, l'azione nei confronti della struttura sanitaria, di natura contrattuale, è soggetta a un termine di prescrizione ordinariamente decennale, mentre l'azione verso il singolo professionista, di natura extracontrattuale, è soggetta a un termine ordinariamente quinquennale. Un aspetto delicato, particolarmente frequente nelle infezioni, riguarda il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo un orientamento consolidato, la prescrizione decorre non dal semplice manifestarsi del danno, ma dal momento in cui la persona ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, consapevolezza sia del danno sia della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Poiché il calcolo dei termini può presentare profili complessi e variabili in base al caso concreto, sarebbe prudente non far trascorrere tempo inutilmente e sottoporre la vicenda a un professionista con un adeguato anticipo, così da consentire le opportune verifiche documentali e medico-legali.

Domande frequenti — Infezioni ospedaliere a Enna

Ogni infezione contratta in ospedale comporta un risarcimento?

No. Alcune infezioni possono verificarsi anche in presenza di un'assistenza corretta e rappresentare complicanze non evitabili. Una responsabilità potrebbe profilarsi solo se una valutazione medico-legale accertasse il mancato rispetto dei protocolli di prevenzione e igiene e un nesso causale con il danno. Non è possibile anticipare alcun esito.

Su chi grava l'onere della prova nelle infezioni ospedaliere?

In termini generali, chi agisce dovrebbe allegare l'inadempimento e il danno, mentre la struttura, nell'ambito della responsabilità contrattuale, sarebbe chiamata a dimostrare di aver adottato le misure di prevenzione previste dagli standard. La ripartizione concreta dipende però dalle circostanze e va valutata caso per caso da un professionista.

Che cos'è la sepsi e perché è rilevante?

La sepsi è una risposta dell'organismo a un'infezione che può diventare pericolosa per la vita. Nel contesto della responsabilità sanitaria può assumere rilievo la tempestività con cui segni e sintomi sarebbero stati riconosciuti e trattati. Solo una valutazione tecnica potrebbe stabilire se la gestione sia stata conforme agli standard.

A quale tribunale ci si rivolge per un caso a Enna?

Come riferimento generale, per la provincia di Enna rileva il Tribunale di Enna, con la Corte d'Appello di Caltanissetta in secondo grado. La competenza territoriale dipende però dagli elementi concreti della vicenda e andrebbe sempre verificata caso per caso dal professionista incaricato.

Quanto tempo ho per agire?

Dipende dal titolo: l'azione verso la struttura è ordinariamente soggetta a prescrizione decennale, quella verso il singolo professionista quinquennale. Il termine decorre in genere dalla conoscibilità del danno e della sua possibile origine. Poiché il calcolo può essere complesso, è prudente rivolgersi per tempo a un professionista.

Altri ambiti a Enna

Vedi anche: malasanità a Enna · infezioni ospedaliere (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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