Emilia-Romagna · Errore medico e malasanità
Infezioni ospedaliere a Reggio Emilia: quando può esserci responsabilità sanitaria
Le infezioni correlate all'assistenza (ICA), spesso indicate come infezioni ospedaliere o nosocomiali, sono infezioni che un paziente contrae durante un ricovero o un percorso di cura e che non erano presenti, né in incubazione, al momento dell'accesso alla struttura. Possono manifestarsi durante la degenza oppure dopo la dimissione, e in alcuni casi possono complicare in modo serio il quadro clinico fino alla sepsi. Non ogni infezione, però, implica automaticamente un errore: parte delle ICA è considerata un rischio intrinseco di determinate procedure, mentre un'altra parte potrebbe essere ricondotta a carenze nell'applicazione dei protocolli di igiene e prevenzione. Distinguere tra questi scenari richiede una valutazione tecnica caso per caso.
Questa pagina ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale né medica. Vuole aiutare chi vive a Reggio Emilia e in provincia a orientarsi sui concetti generali che potrebbero rilevare in una possibile ipotesi di responsabilità sanitaria legata a un'infezione, e a capire come un caso potrebbe essere sottoposto all'esame di professionisti indipendenti. Errore Medico è una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie le richieste e le smista ad avvocati e medici legali indipendenti, i quali valutano autonomamente ciascuna situazione. Ogni riferimento a strutture o normative è riportato in termini generali e al condizionale.
Che cos'è e quando può esserci responsabilità
Un'infezione correlata all'assistenza è, in sintesi, un'infezione acquisita in ambito sanitario in connessione con procedure diagnostiche, terapeutiche o assistenziali: interventi chirurgici, cateteri venosi o urinari, ventilazione, medicazioni, degenze prolungate. La sola comparsa di un'infezione non basta però a fondare una responsabilità. In linea teorica, un profilo di responsabilità potrebbe emergere quando l'infezione risulti riconducibile a una mancata o inadeguata applicazione delle misure di prevenzione attese secondo le buone pratiche: igiene delle mani, sterilizzazione degli strumenti, gestione degli accessi vascolari, sorveglianza microbiologica, isolamento dei pazienti a rischio, appropriatezza della profilassi antibiotica. La legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) ha delineato un doppio binario di responsabilità: la struttura sanitaria risponderebbe a titolo contrattuale, con un termine di prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponderebbe, di norma, a titolo extracontrattuale, con un termine più breve, orientativamente quinquennale. In presenza di prestazioni che implicano una speciale difficoltà tecnica potrebbe inoltre venire in rilievo l'art. 2236 del codice civile. Un nodo centrale nelle ICA è il nesso di causa: occorrerebbe ricostruire, sul piano medico-legale, se e in che misura l'infezione sia collegabile a una condotta carente piuttosto che a un rischio inevitabile. Sul versante probatorio, la giurisprudenza ha in più occasioni valorizzato il ruolo della documentazione relativa alle procedure di prevenzione adottate dalla struttura.
Il contesto sanitario di Reggio Emilia e provincia
Sul territorio, l'ente sanitario di riferimento è l'Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, nata dall'integrazione tra la precedente Azienda USL e l'Arcispedale Santa Maria Nuova, quest'ultimo sede di un IRCCS con vocazione oncologica. La rete ospedaliera pubblica provinciale comprende, oltre all'Arcispedale Santa Maria Nuova nel capoluogo, l'Ospedale Civile di Guastalla, l'Ospedale Ercole Franchini di Montecchio Emilia, l'Ospedale Cesare Magati di Scandiano, l'Ospedale San Sebastiano di Correggio e l'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti. A queste strutture pubbliche si affiancano, sul territorio, alcune case di cura private accreditate, qui richiamate solo in forma aggregata e senza alcun riferimento specifico. Questi riferimenti sono forniti unicamente come inquadramento neutro del contesto sanitario locale e non sottendono alcun giudizio sulla qualità dell'assistenza né alcuna attribuzione di responsabilità a singole strutture. La sorveglianza e la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza rientrano, in generale, tra le attività ordinarie dei sistemi sanitari, che a vario titolo adottano programmi di controllo del rischio infettivo. Chi ritenga di aver subito un danno potenzialmente collegato a un'infezione contratta in una di queste realtà potrebbe sottoporre la propria situazione a una valutazione indipendente, che resterebbe sempre da condurre sul singolo caso concreto.
Come far valutare un caso a Reggio Emilia
Il primo passo, in genere, consiste nel raccogliere la documentazione clinica completa: la cartella clinica del ricovero, i referti degli esami microbiologici e colturali, le lettere di dimissione, la documentazione di eventuali ricoveri o accessi successivi collegati all'infezione. La cartella clinica può essere richiesta alla struttura che ha erogato le cure e costituisce, di norma, la base documentale per ogni valutazione. Su questo materiale un medico legale, eventualmente insieme a uno specialista in malattie infettive, potrebbe esaminare la plausibilità di un nesso tra l'infezione e la condotta assistenziale, mentre un avvocato potrebbe inquadrare gli aspetti giuridici. Un tema che spesso emerge è anche quello del consenso informato, disciplinato in particolare dalla legge n. 219/2017: rileverebbe se il paziente sia stato adeguatamente informato sui rischi, incluso quello infettivo, connessi alla procedura. Sul piano procedurale, la legge Gelli-Bianco prevede che, prima di un'eventuale causa, si esperisca un tentativo obbligatorio: l'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi (ATP ex art. 8 della legge n. 24/2017) oppure, in alternativa, la mediazione, quale condizione di procedibilità. In un successivo eventuale giudizio, la ricostruzione tecnica sarebbe di regola affidata a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale. Quanto al foro, per la provincia di Reggio Emilia il riferimento sarebbe il Tribunale di Reggio Emilia, con la Corte d'Appello di Bologna quale grado superiore; la competenza territoriale, tuttavia, andrebbe sempre verificata caso per caso. Attraverso Errore Medico è possibile trasmettere una prima richiesta, che verrebbe poi indirizzata a professionisti indipendenti per una valutazione autonoma.
Tempi e prescrizione
I termini entro cui poter agire dipendono dall'inquadramento della responsabilità. Verso la struttura sanitaria, che risponderebbe a titolo contrattuale, il termine di prescrizione è tendenzialmente decennale; verso il singolo professionista, nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il termine è di norma più breve, orientativamente quinquennale. Un aspetto particolarmente delicato nelle infezioni riguarda il momento da cui questi termini iniziano a decorrere: secondo un orientamento consolidato, la prescrizione decorrerebbe non necessariamente dal giorno del contatto con la struttura, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, consapevolezza sia del danno sia della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Nelle ICA questa distinzione può essere significativa, perché un'infezione e le sue conseguenze potrebbero manifestarsi o rivelarsi solo a distanza di tempo dal ricovero. Poiché il calcolo dei termini dipende da numerosi elementi specifici, tra cui la natura del rapporto e la data di conoscibilità del danno, sarebbe opportuno non rinviare l'eventuale approfondimento e sottoporre la propria situazione a una valutazione professionale con tempestività, così da non pregiudicare le possibilità di azione. Le indicazioni qui riportate hanno carattere generale e non sostituiscono una verifica sul caso concreto.
Domande frequenti — Infezioni ospedaliere a Reggio Emilia
Ogni infezione contratta in ospedale comporta una responsabilità?
No. Una parte delle infezioni correlate all'assistenza è considerata un rischio intrinseco a determinate procedure e può verificarsi anche in presenza di condotte corrette. Un profilo di responsabilità potrebbe emergere solo qualora l'infezione risultasse collegabile a carenze nell'applicazione dei protocolli di igiene e prevenzione. La distinzione richiederebbe una valutazione medico-legale sul caso concreto.
Che cos'è il nesso causale in un caso di infezione ospedaliera?
È il collegamento, da accertare sul piano tecnico, tra l'infezione subita e una specifica condotta assistenziale. Nelle infezioni correlate all'assistenza la sua ricostruzione può essere complessa, perché occorrerebbe distinguere tra un evento riconducibile a una carenza organizzativa o procedurale e un rischio che si sarebbe potuto verificare comunque. Di norma questa valutazione viene affidata a una consulenza medico-legale.
Quali documenti servono per far valutare un possibile caso?
In genere sono utili la cartella clinica completa del ricovero, i referti degli esami microbiologici e colturali, le lettere di dimissione e la documentazione di eventuali ricoveri o cure successive collegati all'infezione. La cartella clinica può essere richiesta alla struttura che ha erogato le prestazioni e costituisce, di solito, la base documentale per ogni valutazione.
Entro quanto tempo si può agire?
Dipende dall'inquadramento: verso la struttura il termine di prescrizione è tendenzialmente decennale, verso il singolo professionista è di norma più breve, orientativamente quinquennale. Il termine decorrerebbe dal momento in cui si è avuta, o si sarebbe potuta avere, conoscibilità del danno e della sua possibile origine sanitaria. Per il calcolo esatto è opportuna una verifica professionale tempestiva.
Qual è il tribunale competente per la provincia di Reggio Emilia?
Per la provincia di Reggio Emilia il riferimento sarebbe il Tribunale di Reggio Emilia, con la Corte d'Appello di Bologna come grado superiore. La competenza territoriale va però sempre verificata caso per caso, poiché può dipendere da vari fattori. Inoltre, prima di un'eventuale causa, la legge prevede un tentativo obbligatorio di ATP ai fini conciliativi o, in alternativa, di mediazione.
Altri ambiti a Reggio Emilia
Vedi anche: malasanità a Reggio Emilia · infezioni ospedaliere (guida generale) · come funziona
Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.
Infezioni ospedaliere a Reggio Emilia?
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