Piemonte · Errore medico e malasanità
Errore chirurgico a Torino: quando far valutare un caso
Un intervento chirurgico che non produce l'esito atteso non implica, di per sé, un errore: la chirurgia comporta rischi che possono verificarsi anche in assenza di qualsiasi negligenza. In alcuni casi, però, il danno potrebbe derivare da una condotta non conforme alle regole della professione, come una tecnica operatoria eseguita in modo non corretto, la ritenzione di una garza o di uno strumento in sede, oppure una gestione inadeguata della fase pre o post-operatoria. Distinguere l'una situazione dall'altra richiede una valutazione tecnica specifica.
Questa pagina offre informazioni generali a chi, a Torino o in provincia, si interroga su un possibile errore in sala operatoria. Non costituisce consulenza legale né medica e non sostituisce il parere di un professionista sul singolo caso. Attraverso errore-medico.it, piattaforma di Evo Sistemi, è possibile richiedere che la propria situazione venga esaminata da avvocati e medici legali indipendenti, che potrebbero valutare se sussistano i presupposti per un approfondimento.
Che cos'è e quando può esserci responsabilità
Con l'espressione errore chirurgico si indicano genericamente le ipotesi in cui un danno alla persona potrebbe ricondursi a una condotta non conforme agli standard della professione durante un intervento o nelle fasi che lo accompagnano. Rientrano in quest'area, ad esempio, l'esecuzione non corretta della tecnica operatoria, la lesione di organi o strutture non interessati dall'intervento, oppure la ritenzione di materiale chirurgico come garze o strumenti. La responsabilità non è mai automatica: occorre verificare se vi sia stato uno scostamento dalle regole dell'arte e un nesso di causa tra tale condotta e il danno lamentato. L'art. 2236 del codice civile prevede inoltre che, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista possa configurarsi in termini più circoscritti. La legge n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco) ha delineato un cosiddetto doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre il medico che non abbia agito nell'ambito di un rapporto contrattuale con il paziente risponde, di norma, a titolo extracontrattuale. Un ruolo centrale è riconosciuto anche al consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219/2017, che riguarda la corretta informazione sui rischi dell'intervento. Ogni valutazione resta legata alle circostanze del singolo caso e richiede l'esame della documentazione clinica.
Il contesto sanitario di Torino e provincia
La provincia di Torino dispone di una rete ospedaliera pubblica articolata, in cui vengono eseguiti numerosi interventi chirurgici. Nel capoluogo operano l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, che riunisce presidi come le Molinette, il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO), l'Ospedale Infantile Regina Margherita e l'Ospedale Sant'Anna, e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, cui fanno capo strutture quali gli ospedali San Giovanni Bosco, Maria Vittoria, Martini e l'Ospedale Oftalmico. Nel resto del territorio provinciale la sanità pubblica è organizzata attraverso l'ASL TO3, con presidi tra cui gli ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa e Venaria, e l'ASL TO4, con presidi tra cui gli ospedali di Ivrea, Chivasso, Ciriè e Cuorgnè. Accanto agli ospedali pubblici operano anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono riportati unicamente per delineare in modo neutro il contesto sanitario locale e non contengono alcun giudizio sulle singole strutture né sulla qualità delle prestazioni erogate. La citazione di un ospedale non implica in alcun modo che presso di esso si siano verificati errori: serve soltanto a inquadrare l'ambito territoriale in cui un eventuale caso potrebbe collocarsi.
Come far valutare un caso a Torino
Chi ritiene di aver subito un danno da un intervento chirurgico può, come primo passo, raccogliere la documentazione sanitaria relativa al percorso di cura. La cartella clinica completa, i referti operatori, gli esami diagnostici eseguiti prima e dopo l'intervento e le eventuali lettere di dimissione costituiscono la base su cui una valutazione tecnica può essere condotta. Il paziente ha diritto di richiedere copia della propria documentazione clinica alla struttura presso cui è stato assistito. Sulla scorta di questi elementi, un medico legale potrebbe esaminare se la condotta sia stata conforme alle regole della professione e se sussista un nesso causale con il danno lamentato, mentre un avvocato potrebbe valutare i profili giuridici della vicenda. Sul piano procedurale, la legge n. 24/2017 prevede che, prima di un'eventuale causa civile, si esperisca un tentativo obbligatorio: in particolare, l'accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa previsto dall'art. 8 della stessa legge, in alternativa alla mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda. Nel corso di un eventuale giudizio, l'accertamento tecnico è di norma affidato a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) di natura medico-legale. Il foro competente andrebbe verificato caso per caso: per le controversie radicate nel territorio potrebbero venire in rilievo il Tribunale di Torino e, in grado di appello, la Corte d'Appello di Torino, ferma restando la necessità di una verifica puntuale in base alle circostanze concrete. Attraverso errore-medico.it è possibile richiedere che la propria situazione venga esaminata da professionisti indipendenti.
Tempi e prescrizione
I tempi entro cui è possibile agire dipendono dalla natura della responsabilità che viene in rilievo. In linea generale, la responsabilità contrattuale, che nel quadro della legge n. 24/2017 riguarda tipicamente la struttura sanitaria, è soggetta a un termine di prescrizione ordinario di dieci anni; la responsabilità extracontrattuale, che di norma riguarda il medico che non abbia agito in forza di un contratto con il paziente, è invece soggetta a un termine di cinque anni. Un aspetto particolarmente rilevante in ambito chirurgico è il momento da cui il termine inizia a decorrere: la prescrizione decorre, secondo l'orientamento consolidato, non necessariamente dalla data dell'intervento, bensì dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Questo profilo assume importanza nelle situazioni in cui le conseguenze si manifestano a distanza di tempo, come può accadere in caso di materiale ritenuto o di complicanze emerse tardivamente. Trattandosi di valutazioni delicate, e poiché il decorso dei termini può incidere in modo determinante sulla possibilità di agire, potrebbe essere opportuno non lasciar trascorrere tempo e richiedere per tempo una valutazione della propria specifica situazione.
Domande frequenti — Errore chirurgico a Torino
Un intervento chirurgico andato male significa sempre che c'è stato un errore?
No. La chirurgia comporta rischi che possono manifestarsi anche in assenza di qualsiasi negligenza. Un esito sfavorevole non implica automaticamente una responsabilità: occorrerebbe verificare, attraverso l'esame della documentazione clinica, se la condotta sia stata conforme alle regole della professione e se esista un nesso di causa con il danno lamentato.
Cosa si intende per garza o strumento ritenuto?
Si tratta dell'ipotesi in cui, al termine di un intervento, materiale chirurgico come una garza o uno strumento resti all'interno del corpo del paziente. È una delle situazioni che potrebbero essere oggetto di valutazione medico-legale; se ne sussistano i presupposti per un approfondimento va comunque accertato caso per caso sulla base della documentazione.
Quali documenti servono per far valutare un possibile errore chirurgico?
Sono generalmente utili la cartella clinica completa, i referti operatori, gli esami diagnostici precedenti e successivi all'intervento e le lettere di dimissione. Il paziente ha diritto di richiederne copia alla struttura sanitaria. Su questa base un medico legale e un avvocato potrebbero valutare il caso.
Quanto tempo ho per agire dopo un intervento chirurgico?
Dipende dal tipo di responsabilità: in linea generale dieci anni per quella contrattuale della struttura e cinque anni per quella extracontrattuale del medico. Il termine può decorrere dal momento in cui si è avuta, o si sarebbe potuta avere, conoscenza del danno e della sua possibile origine. Data la delicatezza del profilo, è consigliabile una verifica tempestiva della propria situazione.
A chi mi rivolgo per un caso a Torino?
Attraverso errore-medico.it, piattaforma di Evo Sistemi, è possibile richiedere che la propria situazione venga esaminata da avvocati e medici legali indipendenti. Il foro competente andrebbe verificato caso per caso; per le controversie radicate nel territorio potrebbero rilevare il Tribunale di Torino e la Corte d'Appello di Torino.
Altri ambiti a Torino
Vedi anche: malasanità a Torino · errore chirurgico (guida generale) · come funziona
Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.
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