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Toscana · Errore medico e malasanità

Errore chirurgico a Siena: quando l'intervento può aver causato un danno

Un intervento in sala operatoria non produce sempre il risultato atteso, e non ogni esito sfavorevole dipende da un errore. In alcuni casi, però, un danno può derivare da una condotta chirurgica non conforme alle regole della buona pratica: una tecnica eseguita in modo non corretto, la lesione accidentale di un organo o di una struttura vicina, oppure la ritenzione all'interno del corpo di una garza o di uno strumento al termine dell'operazione. Distinguere la complicanza prevedibile e non evitabile dall'errore rimediabile richiede una valutazione tecnica, che di norma passa dall'esame della cartella clinica e dal parere di un medico legale.

Questa pagina offre informazioni generali a chi, a Siena o in provincia, sospetta di aver subito un danno collegato a un intervento chirurgico. Non costituisce consulenza legale né medica e non sostituisce il parere di un professionista sul singolo caso. errore-medico.it è una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie le richieste e le smista ad avvocati e medici legali indipendenti, i quali valutano in autonomia se e come procedere. I riferimenti alle strutture sanitarie del territorio sono forniti solo come contesto neutro.

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Che cos'è e quando può esserci responsabilità

Si parla di errore chirurgico quando un danno alla persona può ricondursi a una condotta in sala operatoria non conforme agli standard della professione. Rientrano in questa area situazioni come una tecnica operatoria eseguita in modo scorretto, la lesione di strutture anatomiche non interessate dall'intervento o la cosiddetta ritenzione di corpo estraneo, cioè una garza o uno strumento lasciato all'interno dell'organismo. Perché possa configurarsi una responsabilità occorrerebbe, di regola, dimostrare che vi sia stata una condotta negligente, imprudente o imperita e che tra questa e il danno esista un nesso di causa. La legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) delinea un cosiddetto doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre il singolo professionista risponde, di norma, a titolo extracontrattuale. L'art. 2236 del codice civile prevede inoltre che, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del sanitario possa essere valutata con maggiore prudenza. Un ruolo distinto ha poi il consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219/2017: al paziente dovrebbero essere illustrati natura, rischi e alternative dell'intervento, e una carenza informativa può assumere rilievo autonomo. Se la valutazione tecnica confermasse un profilo di responsabilità, potrebbe aprirsi la strada al risarcimento del danno.

Il contesto sanitario di Siena e provincia

Sul territorio provinciale l'assistenza ospedaliera pubblica fa capo principalmente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, che gestisce il Policlinico Santa Maria alle Scotte, ospedale di riferimento per l'alta specializzazione e integrato con l'Università di Siena, punto di riferimento anche per l'area vasta della Toscana sud-est. L'assistenza territoriale e gli altri presidi ospedalieri della provincia fanno capo all'Azienda USL Toscana Sud Est, che coordina tra l'altro gli ospedali di Campostaggia a Poggibonsi, di Nottola a Montepulciano e dell'Amiata ad Abbadia San Salvatore. Accanto alle strutture pubbliche operano nel territorio anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono riportati unicamente come inquadramento del contesto sanitario locale, in modo neutro e senza alcuna valutazione sulle singole strutture: la presenza di un ospedale in un elenco non implica alcun giudizio sulla qualità dell'assistenza erogata. Sapere presso quale struttura è avvenuto l'intervento è comunque utile in fase iniziale, perché indirizza la richiesta della documentazione clinica e l'individuazione del soggetto verso cui un'eventuale azione andrebbe rivolta.

Come far valutare un caso a Siena

Il primo passo pratico è di norma raccogliere la documentazione clinica: cartella clinica completa dell'intervento, verbale operatorio, referti degli esami e delle immagini diagnostiche, lettera di dimissione ed eventuali relazioni successive. Il paziente ha diritto a richiederne copia alla struttura presso cui è stato curato. Su questa base un medico legale può esaminare la vicenda e formulare un parere sulla eventuale sussistenza di un errore e del nesso causale con il danno lamentato. Sul piano procedurale, in materia di responsabilità sanitaria la legge prevede che, prima di un'eventuale causa, si esperisca un tentativo attraverso l'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017, in alternativa alla mediazione, come condizione di procedibilità; nel corso del giudizio la valutazione tecnica è di regola affidata a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale. Quanto al foro competente, per una vicenda radicata nel territorio senese potrebbero venire in rilievo il Tribunale di Siena e, in secondo grado, la Corte d'Appello di Firenze, ferma restando la necessità di verificare caso per caso la competenza territoriale in base alle circostanze concrete. Attraverso errore-medico.it la richiesta viene inoltrata ad avvocati e medici legali indipendenti, che decidono in autonomia se assumere l'incarico.

Tempi e prescrizione

Il fattore tempo ha un peso rilevante e conviene non attendere. La legge n. 24/2017 riflette una distinzione anche sui termini di prescrizione: l'azione verso la struttura sanitaria, di natura contrattuale, è soggetta di norma al termine ordinario di dieci anni, mentre l'azione verso il singolo professionista, di natura extracontrattuale, è soggetta di regola al termine di cinque anni. Un aspetto importante riguarda il momento di decorrenza: secondo l'orientamento consolidato il termine inizia a decorrere non necessariamente dalla data dell'intervento, ma dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Ciò può rilevare, ad esempio, quando la presenza di un corpo estraneo o le conseguenze di una tecnica non corretta emergono a distanza di tempo. Poiché il calcolo dei termini dipende da molte variabili e la loro scadenza può precludere ogni azione, è opportuno far esaminare la propria situazione senza rinvii, così da conservare la documentazione e valutare per tempo le possibili iniziative.

Domande frequenti — Errore chirurgico a Siena

Una garza o uno strumento dimenticati dopo l'operazione sono sempre segno di errore?

La ritenzione di un corpo estraneo al termine di un intervento è una situazione che, di norma, viene esaminata con particolare attenzione, ma anche in questi casi la valutazione va fatta in concreto. Solo l'analisi della documentazione clinica da parte di un medico legale può stabilire se vi sia stata una condotta non conforme e se ne sia derivato un danno.

Ogni complicazione dopo un intervento dà diritto a un risarcimento?

No. Alcune complicanze sono prevedibili e non sempre evitabili, e non ogni esito negativo dipende da un errore. Il diritto a un risarcimento presuppone, di regola, che si dimostri una condotta non conforme agli standard e un nesso di causa con il danno. È una valutazione tecnica, non automatica.

Che documenti servono per far valutare un possibile errore chirurgico?

In genere sono utili la cartella clinica completa, il verbale operatorio, i referti di esami e immagini, la lettera di dimissione ed eventuali relazioni successive. Il paziente può richiederne copia alla struttura. Su questa base un medico legale può esprimere un primo parere.

A chi ci si può rivolgere se l'intervento è avvenuto in una struttura di Siena?

La documentazione va richiesta alla struttura presso cui è stato eseguito l'intervento. Tramite errore-medico.it la richiesta viene inoltrata ad avvocati e medici legali indipendenti, che valutano in autonomia il caso. Le strutture del territorio sono citate solo come contesto neutro.

Entro quando è possibile agire dopo un intervento chirurgico?

I termini variano: in linea generale l'azione verso la struttura è soggetta al termine di dieci anni e quella verso il professionista a cinque anni, con decorrenza dalla conoscibilità del danno. Poiché il calcolo dipende dal caso concreto, è consigliabile far valutare la situazione per tempo.

Altri ambiti a Siena

Vedi anche: malasanità a Siena · errore chirurgico (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; Azienda USL Toscana Sud Est; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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