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Toscana · Errore medico e malasanità

Infezioni ospedaliere a Siena: quando valutare una responsabilità sanitaria

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA), spesso definite in modo generico infezioni ospedaliere, sono infezioni che possono insorgere durante o in conseguenza di un ricovero, di un intervento chirurgico o di una procedura assistenziale, e che non erano presenti né in incubazione al momento della presa in carico. Non ogni infezione, tuttavia, è di per sé indice di un errore: alcune complicanze possono verificarsi anche in presenza di condotte corrette, mentre in altri casi potrebbero emergere profili di responsabilità legati alla mancata applicazione dei protocolli di igiene e prevenzione.

Questa pagina ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale o medica. Errore Medico è una piattaforma di Evo Sistemi che, su richiesta, mette in contatto la persona interessata con avvocati e medici legali indipendenti, i quali valutano ogni situazione in autonomia e caso per caso. L'obiettivo è offrire un quadro generale, sempre espresso al condizionale, su come potrebbe essere esaminato un possibile caso di infezione correlata all'assistenza nel territorio di Siena e provincia.

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Che cos'è e quando può esserci responsabilità

Le infezioni correlate all'assistenza comprendono, tra le altre, le infezioni del sito chirurgico, le infezioni delle vie urinarie associate a catetere, le polmoniti associate alla ventilazione e le infezioni del torrente circolatorio legate a dispositivi vascolari. Nei casi più gravi un'infezione non riconosciuta o non trattata tempestivamente potrebbe evolvere in sepsi, una risposta sistemica dell'organimo potenzialmente pericolosa per la vita. Perché possa profilarsi una responsabilità sanitaria non è sufficiente che l'infezione si sia verificata: occorrerebbe dimostrare che vi sia stata una condotta non conforme alle regole di buona pratica clinica, ad esempio nell'adozione dei protocolli di igiene delle mani, nella sterilizzazione degli strumenti, nella profilassi antibiotica, nella sorveglianza o nella diagnosi e nel trattamento dell'infezione. La valutazione richiederebbe di ricostruire il nesso causale tra l'eventuale inadempimento e il danno lamentato. La legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) distingue la posizione della struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale, da quella del singolo professionista, che di regola risponde a titolo extracontrattuale. Rileva inoltre l'art. 2236 del codice civile per le prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come il rispetto delle regole sul consenso informato di cui alla legge n. 219/2017.

Il contesto sanitario di Siena e provincia

Il sistema ospedaliero pubblico del territorio senese fa capo, per l'alta specialità, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, con il Policlinico Santa Maria alle Scotte a Siena, integrato con l'Università degli Studi di Siena. L'assistenza ospedaliera e territoriale nella provincia è inoltre garantita dall'Azienda USL Toscana Sud Est, che opera nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e che nell'area senese comprende, tra gli altri, i presidi ospedalieri di Campostaggia a Poggibonsi, di Nottola a Montepulciano e dell'Amiata ad Abbadia San Salvatore. Accanto alle strutture pubbliche operano anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono riportati unicamente come contesto sanitario neutro del territorio e non implicano alcun giudizio sulle singole strutture né alcuna attribuzione di responsabilità: ogni ospedale, pubblico o privato, è tenuto ad applicare i protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni previsti dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali e regionali.

Come far valutare un caso a Siena

Chi ritenga di aver subito un danno riconducibile a un'infezione correlata all'assistenza potrebbe innanzitutto richiedere copia integrale della cartella clinica e della documentazione sanitaria alla struttura presso cui è avvenuto il ricovero o la procedura. Su questa base un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista in malattie infettive, potrebbe esaminare la vicenda per verificare se l'infezione fosse prevenibile, se i protocolli di igiene e prevenzione risultino documentati e applicati e se sussista un nesso causale tra l'eventuale inadempimento e il danno. Prima di un eventuale giudizio la normativa prevede, come condizione di procedibilità, il ricorso all'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24/2017 oppure, in alternativa, alla mediazione. In sede giudiziale l'accertamento dei profili tecnici avverrebbe di norma tramite una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) di natura medico-legale. Va ricordato che, in ambito di infezioni correlate all'assistenza, la giurisprudenza tende a valorizzare la documentazione della struttura circa le misure di prevenzione adottate. Attraverso Errore Medico è possibile richiedere un primo contatto con professionisti indipendenti, senza che ciò costituisca in alcun modo una valutazione anticipata dell'esito. Quanto alla competenza territoriale, per il territorio senese possono venire in rilievo il Tribunale di Siena e, in grado di appello, la Corte d'Appello di Firenze, fermo restando che il foro competente va sempre verificato caso per caso in base alle circostanze concrete.

Tempi e prescrizione

I termini entro cui è possibile far valere una pretesa risarcitoria variano a seconda del titolo della responsabilità. Secondo l'impostazione della legge Gelli-Bianco, l'azione nei confronti della struttura sanitaria ha di norma natura contrattuale, con un termine di prescrizione ordinariamente decennale, mentre l'azione verso il singolo professionista ha di regola natura extracontrattuale, con termine ordinariamente quinquennale. Un profilo particolarmente delicato riguarda il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo un orientamento consolidato la prescrizione decorre non necessariamente dalla data dell'infezione, ma dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile riconducibilità alla condotta sanitaria. Trattandosi di valutazioni complesse e strettamente legate alle circostanze del singolo caso, sarebbe opportuno non lasciar trascorrere il tempo e richiedere per tempo una valutazione a un professionista qualificato, in modo da evitare che eventuali diritti risultino prescritti.

Domande frequenti — Infezioni ospedaliere a Siena

Ogni infezione contratta in ospedale è segno di un errore medico?

No. Alcune infezioni possono verificarsi anche in presenza di condotte corrette e di protocolli rispettati. Una possibile responsabilità potrebbe profilarsi solo qualora emergesse che l'infezione era prevenibile e che non sono state applicate le misure di igiene e prevenzione previste, con un nesso causale rispetto al danno. La valutazione va sempre svolta caso per caso.

Che differenza c'è tra infezione correlata all'assistenza e sepsi?

L'infezione correlata all'assistenza è un'infezione insorta in relazione a un ricovero o a una procedura assistenziale. La sepsi è una possibile e grave complicanza, consistente in una risposta sistemica dell'organismo all'infezione, potenzialmente pericolosa per la vita. La tempestività del riconoscimento e del trattamento può essere uno degli aspetti oggetto di valutazione.

Quali documenti servono per far esaminare un possibile caso a Siena?

In genere è utile la cartella clinica completa, la documentazione relativa al ricovero, agli interventi e agli esami, i referti microbiologici e ogni documentazione successiva. Un medico legale potrebbe indicare eventuali integrazioni necessarie per ricostruire la vicenda e valutare la sussistenza di un nesso causale.

A chi si può chiedere il risarcimento?

A seconda dei casi la pretesa potrebbe essere rivolta alla struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale, oppure al singolo professionista, che di regola risponde a titolo extracontrattuale, secondo l'impianto della legge n. 24/2017. L'individuazione dei soggetti e del titolo di responsabilità richiede una valutazione tecnica del caso concreto.

Entro quanto tempo occorre attivarsi?

I termini di prescrizione sono ordinariamente decennali per l'azione contrattuale verso la struttura e quinquennali per quella extracontrattuale verso il professionista, con decorrenza dal momento della conoscibilità del danno e della sua possibile origine. Poiché il calcolo dipende dalle circostanze concrete, è consigliabile richiedere per tempo una valutazione professionale.

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Vedi anche: malasanità a Siena · infezioni ospedaliere (guida generale) · come funziona

Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.

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