Toscana · Errore medico e malasanità
Errore in pronto soccorso a Firenze: quando valutare una possibile responsabilità
Un accesso al pronto soccorso è per definizione un momento di incertezza clinica: sintomi ancora sfumati, tempi compressi, decisioni da assumere con informazioni parziali. Proprio per questo, quando qualcosa non funziona, distinguere fra un esito sfavorevole ma inevitabile e un possibile errore sanitario richiede un'analisi tecnica accurata. Questa pagina raccoglie informazioni generali di orientamento per chi, a Firenze o in provincia, si interroga su un episodio vissuto in un dipartimento di emergenza-urgenza.
Parlare di errore in pronto soccorso non significa attribuire colpe in modo automatico. Significa chiedersi se, nel caso concreto, il percorso di presa in carico sia stato conforme a quanto ragionevolmente esigibile: un triage coerente con i sintomi presentati, il riconoscimento tempestivo di un quadro urgente, accertamenti adeguati prima della decisione, dimissioni prudenti. Le considerazioni che seguono hanno finalità puramente informative e non costituiscono consulenza legale né medica: ogni situazione va esaminata singolarmente da professionisti indipendenti sulla base della documentazione clinica.
Che cos'è e quando può esserci responsabilità
Con l'espressione errore in pronto soccorso si indicano, in senso ampio, le criticità che possono emergere nella fase di emergenza-urgenza: un triage che avrebbe potuto sottovalutare la gravità e assegnare un codice di priorità non adeguato ai sintomi, il mancato riconoscimento di un'urgenza tempo-dipendente, dimissioni disposte prima di un quadro sufficientemente chiaro, oppure un ritardo negli accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, imaging, consulenze specialistiche). Sul piano giuridico si valuta se la condotta si sia discostata dagli standard ragionevolmente attesi e se da tale scostamento sia derivato un danno concreto e dimostrabile. La legge n. 24 del 2017 (cd. Gelli-Bianco) delinea un doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, con termine di prescrizione tendenzialmente decennale, mentre il singolo professionista risponde di norma a titolo extracontrattuale, con termine tendenzialmente quinquennale. Nei contesti di emergenza può inoltre assumere rilievo l'art. 2236 del codice civile, che per le prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà limita la responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o colpa grave: un principio che va calato nel caso concreto, poiché l'urgenza non esclude di per sé la responsabilità ma incide sul metro di valutazione. Il nesso di causalità tra condotta ed evento resta sempre elemento centrale e va accertato tecnicamente.
Il contesto sanitario di Firenze e provincia
Sul territorio della provincia di Firenze la rete pubblica dell'emergenza-urgenza fa capo, per le funzioni ospedaliere di riferimento, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, sede fra l'altro di attività di alta specializzazione. La rete territoriale è invece coordinata dall'Azienda USL Toscana Centro, l'ente sanitario che governa i servizi dell'area. Tra le strutture pubbliche con dipartimento di emergenza si citano, in modo neutro e a solo titolo di contesto, l'ospedale Santa Maria Nuova nel centro di Firenze, l'ospedale San Giovanni di Dio (Torregalli), l'ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli, l'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo e l'ospedale San Giuseppe a Empoli. Accanto agli ospedali pubblici operano anche case di cura private accreditate, qui richiamate solo genericamente. Questo riferimento territoriale non implica alcun giudizio sull'operato delle singole strutture, che non vengono in alcun modo comparate: serve unicamente a inquadrare dove, sul territorio fiorentino, si collocano tipicamente gli accessi in emergenza. La valutazione di un eventuale caso prescinde dalla struttura coinvolta e dipende esclusivamente da come si sia svolta la presa in carico nel singolo episodio, ricostruibile attraverso la documentazione clinica.
Come far valutare un caso a Firenze
Il punto di partenza di qualunque valutazione è la documentazione: il verbale di pronto soccorso, il foglio di triage con il codice di priorità assegnato, i referti degli esami eseguiti, le eventuali lettere di dimissione e, se vi è stato ricovero, la cartella clinica completa. Il paziente ha diritto ad ottenerne copia dalla struttura. Su questa base un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista della disciplina interessata, può esaminare se il percorso sia stato adeguato e se un diverso comportamento avrebbe potuto ragionevolmente evitare il danno. Sul piano procedurale, prima di un eventuale giudizio la legge n. 24 del 2017 prevede come condizione di procedibilità il tentativo di accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ai sensi dell'art. 8 (ATP), in alternativa alla mediazione; nel processo l'accertamento del merito passa poi di norma per una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) di natura medico-legale. Rileva inoltre il tema del consenso informato, disciplinato dalla legge n. 219 del 2017. Quanto al foro, per le controversie radicate sul territorio possono venire in rilievo il Tribunale di Firenze e, in secondo grado, la Corte d'Appello di Firenze, ma la competenza territoriale va sempre verificata caso per caso. Attraverso questa piattaforma di Evo Sistemi la richiesta può essere indirizzata verso avvocati e medici legali indipendenti per una prima valutazione, senza che ciò costituisca assunzione di incarico né anticipazione di alcun esito.
Tempi e prescrizione
I termini per agire sono un aspetto delicato e non vanno trascurati. In linea generale, come ricordato, la responsabilità della struttura è di natura contrattuale con prescrizione tendenzialmente decennale, mentre quella del singolo professionista è di norma extracontrattuale con termine tendenzialmente quinquennale. Un elemento spesso decisivo è il momento da cui il termine inizia a decorrere: secondo un orientamento consolidato la prescrizione decorre non dal mero fatto materiale, ma dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere, con l'ordinaria diligenza, conoscibilità del danno e della sua possibile riconducibilità a una condotta sanitaria. Nei casi di emergenza, in cui le conseguenze possono manifestarsi o essere comprese anche a distanza di tempo, questo profilo assume particolare importanza. Poiché il calcolo concreto dipende da numerose variabili — il titolo della responsabilità, i soggetti coinvolti, la natura del danno, eventuali atti interruttivi — è opportuno che i termini siano verificati per iscritto e tempestivamente da un professionista, evitando di far maturare decadenze. Le indicazioni qui riportate hanno valore orientativo e non sostituiscono una valutazione individuale sul caso specifico.
Domande frequenti — Errore in pronto soccorso a Firenze
Un codice di triage basso significa automaticamente che c'è stato un errore?
No. L'assegnazione del codice di priorità è una valutazione clinica compiuta con le informazioni disponibili al momento dell'accesso. Solo un'analisi della documentazione può stabilire se, nel caso concreto, il codice fosse coerente con i sintomi presentati e se un'eventuale sottovalutazione abbia inciso sul percorso di cura.
Sono stato dimesso e poco dopo la situazione è peggiorata: posso far valutare il caso?
È possibile chiedere una valutazione. Occorre esaminare il verbale di pronto soccorso, gli accertamenti eseguiti e le condizioni al momento delle dimissioni per capire se queste fossero prudenti e se un diverso percorso avrebbe potuto ragionevolmente evitare l'aggravamento. Nessun esito può essere anticipato prima dell'analisi tecnica.
Che documenti servono per una prima valutazione?
In genere sono utili il verbale di pronto soccorso, il foglio di triage, i referti degli esami, l'eventuale lettera di dimissione e, in caso di ricovero, la cartella clinica completa. Il paziente ha diritto a ottenerne copia dalla struttura sanitaria.
L'urgenza e la difficoltà del caso escludono la responsabilità?
Non necessariamente. L'art. 2236 del codice civile, per le prestazioni che implicano problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del professionista al dolo o alla colpa grave. È un principio che incide sul metro di valutazione, ma va applicato al caso concreto e non esclude di per sé ogni possibile responsabilità.
Entro quanto tempo bisogna muoversi?
I termini variano a seconda che si agisca verso la struttura o verso il singolo professionista e decorrono, secondo l'orientamento prevalente, dal momento in cui il danno e la sua possibile origine sanitaria erano ragionevolmente conoscibili. Data la delicatezza del calcolo, è consigliabile far verificare i termini quanto prima da un professionista.
Altri ambiti a Firenze
Vedi anche: malasanità a Firenze · errore in pronto soccorso (guida generale) · come funziona
Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; Azienda USL Toscana Centro; Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.
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