Toscana · Errore medico e malasanità
Infezioni ospedaliere e correlate all'assistenza con Firenze
Un'infezione contratta durante un ricovero, un intervento o una prestazione sanitaria non rappresenta di per sé un errore. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) costituiscono un evento noto e in parte statisticamente atteso in ogni sistema sanitario, anche quando le cure sono condotte con la massima diligenza. In alcune situazioni, tuttavia, potrebbe emergere una responsabilità della struttura o del professionista: ad esempio se non fossero stati rispettati i protocolli di igiene e prevenzione, se la diagnosi dell'infezione fosse stata tardiva o se la terapia risultasse inadeguata rispetto alle evidenze disponibili.
Questa pagina offre informazioni generali di orientamento a chi, a Firenze o in provincia, si interroga su un possibile caso di infezione ospedaliera. Non sostituisce un parere legale o medico personalizzato. Errore Medico è una piattaforma di Evo Sistemi che raccoglie le segnalazioni e le indirizza ad avvocati e medici legali indipendenti, i quali potranno valutare la singola vicenda sulla base della documentazione sanitaria. Ogni considerazione che segue va intesa al condizionale e verificata caso per caso.
Che cos'è e quando può esserci responsabilità
Le infezioni correlate all'assistenza sono infezioni che il paziente contrae in occasione del ricovero o di una prestazione sanitaria e che non erano presenti né in incubazione al momento dell'accesso. Possono riguardare il sito chirurgico, le vie urinarie, l'apparato respiratorio o il flusso sanguigno, e nei casi più gravi possono evolvere in sepsi, una risposta sistemica dell'organismo all'infezione che richiede riconoscimento e trattamento tempestivi. La sola comparsa di un'infezione non implica automaticamente un errore, perché una quota di questi eventi è considerata inevitabile. Una responsabilità potrebbe configurarsi quando emergessero scostamenti dai protocolli di prevenzione: mancata o inadeguata igiene delle mani e degli strumenti, carenze nella sterilizzazione, gestione non corretta di cateteri e dispositivi, oppure ritardi nella diagnosi e nella terapia antibiotica. Sul piano giuridico, la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) delinea un doppio binario di responsabilità: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre il singolo professionista risponde di regola a titolo extracontrattuale. L'articolo 2236 del codice civile può rilevare quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La valutazione richiede sempre un accertamento medico-legale sul singolo caso.
Il contesto sanitario di Firenze e provincia
Il territorio di Firenze e della sua provincia è servito da una rete di strutture pubbliche articolata. L'assistenza ospedaliera fa capo in particolare all'Azienda USL Toscana Centro, ente sanitario territoriale, e alle aziende ospedaliero-universitarie. Tra i presidi pubblici figurano l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, a vocazione pediatrica, entrambe a Firenze; sul territorio operano inoltre l'Ospedale Santa Maria Nuova nel centro storico, il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, l'Ospedale Santa Maria Annunziata in località Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli, l'Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo e l'Ospedale Serristori a Figline. Accanto ai presidi pubblici sono presenti anche case di cura private accreditate. Questi riferimenti sono forniti a titolo puramente informativo e di contesto territoriale, in modo neutro: non contengono alcun giudizio sulla qualità dell'assistenza erogata da singole strutture, né implicano che presso di esse si siano verificati eventi di responsabilità. Servono soltanto a inquadrare l'ambito geografico entro cui una vicenda può essere esaminata.
Come far valutare un caso a Firenze
Il primo passo utile consiste nel raccogliere la documentazione sanitaria completa: la cartella clinica del ricovero, i referti degli esami microbiologici e delle colture, le lettere di dimissione, la documentazione relativa a eventuali interventi e alle terapie somministrate. Il paziente ha diritto a ottenere copia della propria cartella clinica dalla struttura. Su questa base un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista, potrà esprimere una valutazione preliminare sul possibile nesso causale tra la condotta assistenziale e l'infezione, e sull'eventuale scostamento dai protocolli. La Legge 24/2017 prevede, prima dell'eventuale causa, il ricorso a un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 8 (ATP) oppure alla mediazione, quali condizioni di procedibilità. Nel giudizio di merito assume rilievo centrale la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale. Va inoltre ricordata la disciplina del consenso informato (Legge 219/2017), che riguarda l'adeguata informazione al paziente sui rischi delle prestazioni. Per l'individuazione del foro competente si guarda, in via generale e da verificare caso per caso, al Tribunale di Firenze e, in appello, alla Corte d'Appello di Firenze; la competenza territoriale va però sempre confermata sulla specifica situazione.
Tempi e prescrizione
I termini entro cui è possibile agire dipendono dal titolo di responsabilità. In linea generale, l'azione nei confronti della struttura sanitaria, di natura contrattuale, è soggetta a un termine di prescrizione ordinario di circa dieci anni; l'azione nei confronti del singolo professionista, di natura extracontrattuale, a un termine più breve, di circa cinque anni. Un aspetto delicato riguarda il momento da cui la prescrizione inizia a decorrere: non necessariamente coincide con la data dell'infezione, ma con quello in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua possibile riconducibilità alla condotta sanitaria. Questo principio della conoscibilità è particolarmente rilevante per le infezioni, i cui effetti possono manifestarsi o essere compresi a distanza di tempo. Data la complessità e le possibili sovrapposizioni tra i diversi termini, è opportuno non lasciare trascorrere il tempo e sottoporre la propria situazione a una valutazione professionale tempestiva, così da preservare la possibilità di agire. Solo l'esame concreto della documentazione, con l'assistenza di un legale e di un medico legale, potrà chiarire quale termine si applichi e da quando decorra nella singola vicenda. Le indicazioni qui riportate hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale o medica sul caso specifico.
Domande frequenti — Infezioni ospedaliere a Firenze
Ogni infezione contratta in ospedale è un errore medico?
No. Una quota di infezioni correlate all'assistenza è considerata un evento possibile anche in presenza di cure diligenti. Una responsabilità potrebbe configurarsi solo se emergessero, all'esame del caso, scostamenti dai protocolli di prevenzione, ritardi diagnostici o terapie inadeguate. La valutazione va fatta caso per caso.
Che cos'è la sepsi e perché è rilevante?
La sepsi è una risposta sistemica dell'organismo a un'infezione, potenzialmente grave, che richiede riconoscimento e trattamento tempestivi. In una valutazione medico-legale può assumere rilievo verificare se i segni siano stati individuati e gestiti secondo le buone pratiche cliniche; ogni conclusione dipende però dalla documentazione del singolo caso.
Su chi grava l'onere della prova?
Il tema è tecnico e va inquadrato con l'assistenza di un professionista. In generale, nel quadro della Legge 24/2017, la struttura risponde a titolo contrattuale e il singolo professionista a titolo extracontrattuale, con differenze anche sotto il profilo probatorio. La ricostruzione del nesso causale passa di norma da una consulenza medico-legale.
Quali documenti servono per far valutare un caso a Firenze?
Sono generalmente utili la cartella clinica completa, i referti degli esami microbiologici e delle colture, le lettere di dimissione e la documentazione di interventi e terapie. Il paziente ha diritto a ottenerne copia dalla struttura. Su questa base un medico legale può formulare una valutazione preliminare.
Entro quanto tempo è possibile agire?
I termini variano a seconda del titolo: in linea generale circa dieci anni verso la struttura e circa cinque verso il singolo professionista. La prescrizione decorre dal momento in cui si è avuta, o si sarebbe potuta avere, conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla condotta sanitaria. È consigliabile una valutazione tempestiva.
Altri ambiti a Firenze
Vedi anche: malasanità a Firenze · infezioni ospedaliere (guida generale) · come funziona
Fonti: ISTAT; Ministero della Salute; normativa L.24/2017 e L.219/2017. Aggiornamento luglio 2026.
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